ATS UNPISI informa gli iscritti e i professionisti interessati in merito a una recente pronuncia del Consiglio di Stato che affronta un tema di particolare rilievo nell’ambito della tutela ambientale: la dimostrazione del nesso causale tra attività produttive e contaminazione ambientale ai fini dell’attivazione degli obblighi di messa in sicurezza e bonifica.
Con la sentenza n. 4045 del 20 maggio 2026, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha ribadito alcuni principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa in materia di danno ambientale e siti contaminati, confermando un orientamento volto a garantire l’effettività della tutela ambientale anche nei casi in cui non sia possibile ricostruire con assoluta certezza l’origine dell’inquinamento.
La complessità della prova nei fenomeni di contaminazione ambientale
Le contaminazioni ambientali costituiscono frequentemente il risultato di fenomeni che si sviluppano nel corso di lunghi periodi di tempo, coinvolgendo attività produttive, modificazioni del territorio, successioni di gestioni aziendali e processi di diffusione degli inquinanti che rendono particolarmente complessa la ricostruzione storica degli eventi.
In tali contesti, la disponibilità di prove dirette e incontrovertibili rappresenta spesso un’eccezione piuttosto che la regola.
Proprio per questa ragione la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente elaborato criteri probatori che consentono alle autorità competenti di intervenire efficacemente a tutela dell’ambiente senza dover attendere il raggiungimento di una certezza assoluta sull’origine della contaminazione.
La sentenza in esame si inserisce in tale orientamento, confermando che il nesso tra attività svolta e contaminazione ambientale può essere accertato anche attraverso un quadro indiziario caratterizzato da elementi gravi, precisi e concordanti.
Il principio dell’elevata probabilità causale
Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda il livello di prova richiesto per attribuire la responsabilità ambientale.
Il Consiglio di Stato ribadisce che, nei procedimenti ambientali, non è necessario raggiungere una dimostrazione assimilabile alla certezza scientifica assoluta.
È invece sufficiente che l’amministrazione sia in grado di dimostrare un elevato grado di probabilità circa il collegamento tra l’attività svolta e la contaminazione riscontrata.
Tale valutazione può fondarsi su una pluralità di elementi tecnici e fattuali, quali:
- la localizzazione delle fonti potenziali di contaminazione;
- la tipologia delle sostanze rinvenute;
- la compatibilità tra gli inquinanti rilevati e i cicli produttivi svolti;
- le caratteristiche idrogeologiche del sito;
- la ricostruzione storica delle attività esercitate;
- gli esiti delle indagini ambientali;
- gli accertamenti svolti dagli enti competenti.
Secondo il Consiglio di Stato, quando tali elementi convergono in maniera coerente e univoca, l’accertamento può ritenersi sufficientemente fondato per l’adozione delle misure previste dalla normativa ambientale.
L’onere della prova e il ruolo del responsabile
La sentenza richiama inoltre un principio particolarmente significativo sotto il profilo operativo.
Una volta che l’autorità abbia ricostruito un quadro probatorio caratterizzato da un elevato grado di probabilità causale, spetta al soggetto individuato come responsabile fornire elementi idonei a dimostrare l’esistenza di cause alternative della contaminazione.
In altri termini, il soggetto interessato non può limitarsi a contestare genericamente le conclusioni dell’amministrazione, ma deve fornire elementi tecnici e documentali in grado di interrompere il collegamento causale individuato dagli organi competenti.
L’assenza di una prova contraria adeguatamente supportata può comportare la conferma degli obblighi di intervento previsti dalla normativa ambientale.
Il principio “chi inquina paga”
La pronuncia si colloca nel solco del principio europeo del “chi inquina paga”, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto ambientale dell’Unione Europea.
Tale principio, recepito nell’ordinamento nazionale attraverso il D.Lgs. n. 152/2006, mira a garantire che i costi della prevenzione, della messa in sicurezza e della bonifica siano sostenuti dal soggetto responsabile della contaminazione e non dalla collettività.
L’obiettivo perseguito dal legislatore è duplice:
- assicurare il ripristino delle matrici ambientali compromesse;
- incentivare comportamenti preventivi e sistemi di gestione orientati alla riduzione del rischio ambientale.
Il richiamo al principio di precauzione
La sentenza richiama indirettamente anche il principio di precauzione, ormai stabilmente presente nel sistema europeo di tutela ambientale.
Tale principio impone alle autorità pubbliche di adottare misure preventive quando esistano elementi scientifici sufficienti a ritenere plausibile un rischio significativo per l’ambiente o per la salute umana, anche in assenza di una completa certezza scientifica.
Nel settore delle bonifiche ambientali ciò si traduce nella possibilità di intervenire tempestivamente per contenere o eliminare situazioni di rischio senza dover attendere il verificarsi di danni irreversibili.
Le ricadute operative per le attività di controllo e prevenzione
I principi richiamati dalla sentenza assumono particolare interesse per i professionisti impegnati nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale.
L’accertamento del danno ambientale e della possibile responsabilità dei soggetti coinvolti richiede infatti un’attività istruttoria articolata che comprende:
- raccolta e analisi dei dati ambientali;
- valutazione storica delle attività produttive;
- esame delle matrici ambientali interessate;
- ricostruzione delle possibili vie di diffusione degli inquinanti;
- coordinamento tra autorità competenti e organismi tecnici.
In tale contesto assumono particolare rilievo la qualità dell’istruttoria tecnica e la solidità degli elementi probatori raccolti, che devono essere in grado di sostenere le valutazioni dell’amministrazione anche in sede giurisdizionale.
Considerazioni finali
La sentenza n. 4045/2026 conferma un orientamento ormai consolidato secondo cui la tutela dell’ambiente non può essere subordinata al raggiungimento di una certezza assoluta in ordine all’origine della contaminazione.
Il Consiglio di Stato ribadisce che, in presenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, le autorità possono legittimamente adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti contaminati, fermo restando il diritto degli interessati di fornire adeguata prova contraria.
La decisione rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione della giurisprudenza ambientale italiana e conferma la centralità dei principi di prevenzione, precauzione e responsabilizzazione degli operatori nella gestione delle problematiche ambientali.
Per una compiuta analisi dei contenuti e delle specifiche motivazioni giuridiche si rinvia alla lettura integrale della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 maggio 2026, n. 4045.
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