Presentazione della sezione 

ORDINE – 
ALBO
 
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Abbiamo ritenuto opportuno implementare la presente sezione al fine di supportare, con le necessarie ed adeguate informazioni, tutti i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel processo che porterà ciascun Professionista, ovvero ciascuno di noi, ad iscriversi all’Ordine ed al relativo Albo Professionale.

Cliccando i rispettivi box tematici sotto riportati si apriranno le relative sezioni

Dopo ben un ventennio di aspettative e passati 12 anni dalla Legge n°43 del 1/2/2006, la tenacia, la determinazione, l’impegno per la nostra Professione e soprattutto la consapevolezza di essere nel giusto, ci ha portato insieme alle altre Professioni all’importante traguardo che ha visto l’approvazione della “Legge Lorenzin” così citata grazie al Ministro che ha portato a conclusione il processo di regolamentazione delle Professioni Sanitarie. La Legge n°3 del 11/1/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, entrata in vigore il 15 febbraio u.s., rappresenta il raggiungimento di un importante traguardo in quanto definisce in maniera definitiva, tra le varie cose, il riconoscimento della dignità delle professioni sanitarie istituendo, congiuntamente ad altri, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione prevedendo l’istituzione degli specifici Albi che sono stati costituiti con il successivo art.1 del Decreto attuativo 13/03/18 ha , tra questi, di fondamentale importanza per la nostra Professione, l‘Albo della Professione Sanitaria del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro.

Obbligatorietà dell’iscrizione agli Ordini da parte dei Professionisti: la Legge n°3/18, al capo II  DEGLI ALBI PROFESSIONALI art 5, definisce che “per l’esercizio di ciascuna delle Professioni Sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”; quanto sopra è stato ribadito dal DM 13/03/2018 – art 1 comma 4 il definisce che “…..L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43″.

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ELENCHI SPECIALI

A seguito dell’emanazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 4, comma 9, lettera c, la quale stabilisce che i Collegi dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica sono trasformati in Ordini dei TSRM PSTRP, e ai sensi del D.M. 9 Agosto 2019, del comma 4 -bis , dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei TSRM PSTRP viene istituito elenco speciale ad esaurimento del Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Gli iscritti agli Elenchi Speciali possono essere:

– lavoratori dipendenti di strutture pubbliche o private (dimostrando inquadramento specifico e retribuzione);
– lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto l’attività professionale (fiscalmente documentata) per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni e che siano in possesso di un titolo che alla prima immissione in servizio o all’inizio dell’attività libero professionale abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere la professione sanitaria.

La possibilità di iscriversi al suddetto elenco è scaduta il 30 giugno 2020.