Nuovo interpello ambientale: indicazioni operative per imprese, organi di vigilanza e Tecnici della Prevenzione

La gestione dei rifiuti contenenti amianto continua a rappresentare uno degli ambiti più delicati della tutela della salute pubblica e della sicurezza ambientale. Le peculiarità delle attività di bonifica, unite alla frammentazione degli interventi di piccole dimensioni, hanno spesso generato dubbi interpretativi circa la corretta applicazione della disciplina sul deposito temporaneo, sul trasporto dei rifiuti e sulla loro tracciabilità.

Con il recente interpello ambientale reso ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), acquisito il parere tecnico dell’ISPRA, ha fornito importanti chiarimenti in risposta ai quesiti formulati dallo Sportello Amianto Nazionale in merito alla gestione dei cosiddetti micro-cantieri di bonifica dell’amianto compatto.

Perché l’interpello è importante

Le imprese iscritte alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali operano frequentemente su piccoli interventi distribuiti sul territorio, nei quali i quantitativi di rifiuti prodotti sono limitati e spesso non consentono l’allestimento di un deposito temporaneo direttamente presso il luogo di intervento.

In tale contesto si ponevano tre principali questioni operative:

  • la possibilità di trasferire i rifiuti presso la sede dell’impresa senza configurare uno stoccaggio abusivo;
  • la corretta gestione dell’eventuale cambio di mezzo o di trasportatore;
  • gli adempimenti relativi alla tracciabilità mediante FIR e RENTRI.
Deposito temporaneo: il chiarimento del Ministero

Il primo aspetto affrontato riguarda il deposito temporaneo prima della raccolta.

Il MASE richiama la disciplina contenuta negli articoli 183 e 185-bis del D.Lgs. 152/2006, ricordando che il deposito temporaneo costituisce un’attività preliminare alla gestione dei rifiuti e, quando effettuato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, non necessita di autorizzazione.

Particolarmente rilevante è il richiamo all’articolo 193, comma 19, del Testo Unico Ambientale, che introduce una specifica disciplina per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili.

In tali casi, i rifiuti possono considerarsi prodotti presso la sede o l’unità locale dell’impresa che esegue l’attività; qualora i quantitativi siano limitati e non giustifichino l’allestimento di un deposito nel luogo di effettiva produzione, il trasferimento verso la sede può essere effettuato utilizzando il documento di trasporto (DDT), contenente le informazioni previste dalla normativa.

Quando il deposito diventa stoccaggio

L’interpello ribadisce un principio di particolare interesse anche per gli organi di vigilanza.

Il deposito temporaneo rappresenta una deroga alla disciplina generale dello stoccaggio e può essere applicato esclusivamente nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Qualora anche uno solo di tali requisiti venga meno, il raggruppamento dei rifiuti non può più essere qualificato come deposito temporaneo, ma deve essere considerato stoccaggio, con conseguente necessità dell’autorizzazione prevista dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il concetto di “luogo di produzione”

Di particolare interesse risultano anche i richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il Ministero ricorda infatti che il luogo di produzione dei rifiuti non coincide necessariamente con il solo sito nel quale essi vengono materialmente generati, ma può comprendere anche un luogo nella disponibilità del produttore, purché funzionalmente collegato al sito di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza.

Si tratta di un orientamento ormai consolidato che assume particolare rilevanza nella gestione dei piccoli cantieri di bonifica dell’amianto.

Trasbordo e formulario

Per quanto riguarda il cambio di mezzo o di trasportatore, il MASE non introduce nuove disposizioni, ma rinvia alle regole già previste dall’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e alle istruzioni operative contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023 relative alla compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

Analogo rinvio viene effettuato per gli adempimenti relativi al RENTRI, per i quali restano valide le istruzioni ufficiali già emanate.

Il ruolo del Tecnico della Prevenzione

L’interpello assume particolare rilevanza anche sotto il profilo dell’attività ispettiva.

I Tecnici della Prevenzione operanti nei Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, negli enti di controllo e nel settore privato sono frequentemente chiamati a verificare la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto durante le attività di bonifica.

La corretta qualificazione del deposito temporaneo, la verifica della sussistenza del collegamento funzionale tra i luoghi di produzione e deposito, il controllo della documentazione di trasporto e della tracciabilità rappresentano elementi essenziali per garantire il rispetto della normativa ambientale e la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione.

Il documento del MASE offre quindi un importante riferimento interpretativo che contribuisce a uniformare l’applicazione della disciplina, favorendo una gestione tecnicamente corretta dei rifiuti contenenti amianto e riducendo il rischio di difformità interpretative nelle attività di vigilanza.

Conclusioni

La risposta del Ministero non modifica la normativa vigente, ma ne chiarisce l’applicazione in uno dei settori più complessi della gestione dei rifiuti.

Per le imprese rappresenta un utile supporto operativo; per gli organi di controllo costituisce un importante riferimento interpretativo; per i Tecnici della Prevenzione conferma, ancora una volta, il ruolo centrale svolto nella verifica della corretta gestione dei rifiuti, nella tutela della salute pubblica e nella promozione della legalità ambientale.


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