Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.
di Maurizio Martinelli, EDITeam
Con la pubblicazione in gazzetta del decreto, si torna a parlare della sicurezza dei prodotti chimici, ed in articolare della disciplina sanzionatoria dei biocidi, che entrerà in vigore il prossimo 14.12.2021.
Il testo disciplina le sanzioni in caso di commercializzazione di biocidi in assenza di autorizzazione o di mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 516 a 5.160 euro. Tali sanzioni sono estese anche agli utilizzatori professionali e industriali che impieghino un biocida non autorizzato o usino lo stesso in modo non conforme all’autorizzazione.
Sono previste, inoltre, sanzioni minori, pecuniarie e non detentive, per la messa a disposizione sul mercato italiano, in assenza di autorizzazione, di un biocida per il quale è prevista l’autorizzazione semplificata o nel caso in cui venga commercializzato un prodotto autorizzato in un altro Stato membro e identico a un prodotto autorizzato in Italia, in assenza della prescritta licenza di commercio parallelo.
Ulteriori sanzioni sono previste per la sperimentazione o realizzazione di test a scopo di ricerca e sviluppo che interessino biocidi non autorizzati o principi attivi non approvati, senza detenere o redigere la documentazione prevista, o che determinino dispersione nell’ambiente degli stessi, nonché per l’inottemperanza alla richiesta di informazioni o documenti dell’autorità competente, individuata nel Ministero della Salute.
In merito alle misure applicative delle sanzioni amministrative, consultate l’art. 15 del Decreto legislativo 02/11/2021, n. 179, unitamente alla legge 6 agosto 2013, n. 97, in particolare l’art. 15, comma 4.
Cosa sono i biocidi
Come indicato dal CNSC dell’Istituto Superiore di Sanità, i biocidi comprendono un’ampia gamma di prodotti utilizzati per la conservazione di beni e materiali oltre che per scopi di sanità pubblica e privata. I biocidi sono prodotti intesi come a antiparassitari non agricoli utilizzati per eliminare, rendere innocui o impedire l’azione di qualsiasi organismo nocivo per l’uomo, gli animali, i materiali e i beni di consumo (vengono esclusi i beni alimentari per i quali sono utilizzati prodotti specifici).
Alcuni di essi sono autorizzati in Italia da molti anni nella categoria dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC).
Cosa sono i PMC
Il CNSC definisce i Presidi Medico Chirurgici tutti quei prodotti che vantano in etichetta un’attività riconducibile alle definizioni indicate nell’art. 1 del D.P.R. 392 del 6/10/1998.
Attualmente i PMC in base all’attività che svolgono e alle modalità di azione si suddividono in disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insetto-repellenti; topicidi e ratticidi per uso non agricolo. Possono essere di uso professionale (disinfestatori, operatori specifici nei settori delle industrie, allevamenti, edilizia, ecc.), e/o non professionale (consumatori) ed usati in ambiente domestico, civile ed industriale.
L’autorizzazione dei PMC è rilasciata dal Ministero della Salute, sentito il parere tecnico scientifico dell’ISS; quando i prodotti sono autorizzati come PMC devono riportare in etichetta la dicitura di “Presidio Medico Chirurgico” e un numero di Registrazione che viene assegnato dal Ministero della Salute.
Il regolamento (UE) n. 528/2012
Per meglio comprendere l’applicazione del regolamento in oggetto, si riportano di seguito alcune definizioni guida, ai sensi dell’art. 3.
«biocidi», – qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica, – qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica;
«biocida singolo», biocida che non presenta variazioni intenzionali per quanto riguarda la percentuale di principi attivi o di sostanze non attive che contiene;
«famiglia di biocidi», gruppo di biocidi che hanno usi simili, i cui principi attivi hanno le stesse specifiche e presentano specifiche variazioni della composizione, che non incidono negativamente sul livello di rischio associato a tali biocidi e che non riducono significativamente la loro efficacia;
«articolo trattato», qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi;
«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione sul mercato di un biocida o di un articolo trattato;
«messa a disposizione sul mercato», la fornitura, nel corso di un’attività commerciale, di un biocida o di un articolo trattato per la distribuzione o l’uso, a titolo oneroso o gratuito;
«uso», qualsiasi operazione effettuata con un biocida, comprese la conservazione, la manipolazione, la miscelazione e l’applicazione, escluse le operazioni compiute al fine di esportare il biocida o l’articolo trattato al di fuori dell’Unione;
«alimenti» e «mangimi», alimento quale definito nell’arti colo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e «mangime» quale definito dall’articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento;
«coadiuvanti tecnologici», ogni sostanza che rientri nella definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, o all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003;
«equivalenza tecnica», similarità, in termini di composizione chimica e profilo di pericolosità, di una sostanza prodotta sia da una fonte diversa dalla fonte di riferimento, sia dalla stessa fonte di riferimento ma in seguito a una modifica del processo e/o del luogo di fabbricazione, rispetto alla so stanza prodotta dalla fonte di riferimento nei cui riguardi è stata condotta la valutazione dei rischi iniziale, quale definita all’articolo 54;
«nanomateriale», un principio attivo o una sostanza non attiva, naturale o fabbricato, contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm. I fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm sono considerati nanomateriali;
«gruppi vulnerabili», persone che necessitano di un’attenzione particolare in sede di valutazione degli effetti acuti o cronici dei biocidi sulla salute. Tale categoria comprende donne incinte e in allattamento, nascituri, neonati e bambini, anziani, lavoratori e residenti qualora siano fortemente esposti ai biocidi sul lungo periodo;
«piccole e medie imprese» o «PMI», le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Il REACH-EN-FORCE 8 (REF-8)
L’attività commerciale on line ha avuto un cospicuo ruolo nel settore dei biocidi, in particolare durante l’emergenza pandemica, in cui l’incremento delle vendite on line è stato esponenziale.
In questo periodo è stato implementato il progetto REACH-EN-FORCE 8, promosso dall’ECHA, e finalizzato alla verifica degli ispettori REACH e CLP sulla vendita online di sostanze, miscele e articoli negli Stati membri e nei paesi SEE. Le ispezioni avevano l’obiettivo di verificare la conformità ai regolamenti REACH, CLP e biocidi, verificando gli adempimenti alle normative su particolari aspetti e se gli acquirenti siano stati informati dell’esistenza di sostanze pericolose prima di completare l’acquisto.
Il progetto ha coinvolto 29 paesi e riguardato i prodotti destinati al grande pubblico e ai professionisti che sono disponibili sui siti web delle aziende stesse e nelle grandi piattaforme di vendita online. L’Italia ha partecipato al progetto, la cui fase operativa si è svolta nel 2020, ed i risultati si prevede che saranno pubblicati a breve.
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