di Rosario Bernadet Sanacore, EDITeam*

 Il duemilaventuno si è chiuso con delle rilevanti novità anche sul fronte della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infatti, con il così detto Decreto Fiscale, il legislatore ha deciso di introdurre importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Proprio su tali novità, ai fini di una corretta interpretazione della disciplina, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato in data 16 febbraio la Circolare 1/2022. Come vedremo, le nuove regole sugli obblighi formativi interessano in particolar modo le figure del datore di lavoro, del preposto e del dirigente.

Datore di lavoro

Forse la novità più rilevante, relativamente ai nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza, riguarda proprio la figura del datore di lavoro. Ricordiamo che, prima dell’emanazione del c.d. Decreto Fiscale, il datore di lavoro risultava essere soggetto ad obblighi formativi solo in funzione dell’espletamento di particolari attività (quali ad esempio i datori di lavoro con ruolo di RSPP). Il nuovo comma 7 dell’art 37 del D.Lgs. 81/08 invece, così come recentemente modificato, individua di base nella figura del datore di lavoro un nuovo soggetto destinatario di obblighi formativi; lo stesso, unitamente a dirigenti e preposti, dovrà quindi ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Infatti, così come indicato nell’articolo 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08, alla Conferenza è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, il suddetto accordo con il quale provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
    b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi, di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La Conferenza avrà dunque l’importante compito di emettere un testo di sintesi che vada ad abrogare tutti gli accordi precedentemente emessi in materia (il nuovo documento sarà anche utile per eliminare i problemi sorti nel corso degli anni relativamente ai contrasti tra le varie disposizioni precedenti).

È importante ricordare che, così come precisato nella Circolare 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’emanazione dell’accordo demandato alla Conferenza costituisce un elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico della figura del datore di lavoro. Ne consegue che, in attesa dell’emanazione dello stesso, restano in vigore le disposizioni previste dalla normativa attuale.

 Dirigenti e preposti

 Le modifiche introdotte con le nuove disposizioni di legge riguardano anche la formazione di dirigenti e preposti.

Nello specifico il legislatore, intervenendo sul comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, richiede anche nei confronti dei dirigenti e preposti una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro rimettendone la disciplina all’accordo da adottarsi entro il 30 giugno 2022.

La novità dunque, rispetto alla precedente formulazione dell’articolo in oggetto, risiede nel fatto che anche la formazione dei dirigenti e dei preposti dovrà essere effettuata rispettando i contenuti del futuro Accordo Stato-Regioni. Infatti, nella precedente forma, i contenuti della formazione di dirigenti e preposti venivano individuati dallo stesso art. 37 comma 7, senza nessun rimando a testi esterni.

Un’altra importante novità riguarda poi nello specifico la figura del preposto: secondo quanto previsto dal nuovo comma 7-ter “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”

E’ importante precisare che, così come chiarito anche in questo caso dalla Circolare 1/2022, le disposizioni di cui sopra troveranno piena applicazione solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, e che fino ad allora resta in vigore quanto previsto dalla normativa attuale (nello specifico, i dirigenti e i preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo del 21 dicembre 2011).

Addestramento

 Le novità introdotte per quanto riguarda l’addestramento derivano da una nuova formulazione del comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Nello specifico, secondo il nuovo dettato, “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Dunque oggi l’addestramento, oltre ad essere necessariamente effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro, dovrà consistere in una prova e una esercitazione pratica, documentando tale attività tramite apposito registro dei partecipanti. E’ importante sottolineare che le novità riguardanti l’addestramento trovano immediata applicazione e che la violazione di tali obblighi si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione pratica” richiesta dalla nuova disciplina.

A fronte dell’analisi di cui sopra, per avere maggiori dettagli sulla nuova disciplina, bisognerà necessariamente attendere l’emanazione dell’accordo che ci si augura avvenga nei tempi previsti. Nell’attesa del testo possiamo tuttavia affermare che la ratio delle modifiche, per quanto riguarda la formazione, risulta essere quella di voler assicurare maggiori conoscenze e competenze a delle figure aziendali di fondamentale importanza all’interno dell’organigramma di ogni luogo di lavoro.

 

*EDITeam è un OpenLab di scrittura promosso da UNPISI ed aperto ai colleghi interessati a valorizzare le proprie abilità di redazione e divulgazione tecnico-scientifica. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire via email all’indirizzo newsletter@unpisi.it