di Alfredo Gabriele Di Placido e Matteo Sordi, EDITeam*
Importanti novità nell’ambito dell’antincendio. Lo “storico” Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 sarà abrogato nel prossimo autunno, dall’entrata in vigore di tre nuovi Decreti ministeriali tra settembre ed ottobre 2022:
- il primo è il DM 1 settembre 2021, in vigore dal prossimo 25 settembre, si occupa dei “criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”;
- il DM 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre, verte sui “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”;
- l’ultimo, il DM 3 settembre 2021, in vigore dal 29 ottobre, si concentra sui “criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro”.
Con questi tre decreti si crea dunque una sinergia con il D.Lgs 81/08, Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro, che era già fissata nell’articolo 46, comma 3, dello stesso Testo, dove si legge: “(…) i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
- i criteri diretti atti ad individuare:
- misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione”.
Invitando i colleghi ad una lettura attenta del testo normativo, riportiamo di seguito una sintesi dei decreti, illustrando le singole caratteristiche distintive.
DM 1 settembre 2021: controllo e manutenzione degli impianti antincendio
Il Decreto, costituito da sei articoli e due allegati, fissa i criteri generali per la manutenzione, il controllo periodico e la sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, nonché gli elementi di qualificazione dei manutentori. Per quest’ultimo punto, l’Allegato II fissa tutti i requisiti e l’iter formativo per un tecnico manutentore: dai requisiti dei docenti, ai compiti, attività e conoscenze proprie di un tecnico manutentore, fino ad arrivare alla tipologia di prova finale da sostenere.
Il nuovo Decreto prevede otto elementi fondamentali per poter svolgere l’attività e specifici corsi per diversi impianti ed attrezzature antincendio, che sono riassunti nella tabella I.
Gli otto elementi fondamentali, riassunti nel prospetto 1 dell’allegato II al Decreto, sono:
- Eseguire i controlli documentali;
- Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;
- Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;
- Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati;
- Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
- Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente;
- Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
- Coordinare e controllare l’attività di manutenzione.
Tabella I. Corsi per diversi impianti, attrezzature e sistemi antincendio
Impianto, attrezzatura, sistema | Durata formazione | |
Teorica | Pratica | |
Estintori d’incendio portatili e carrellati | 8 ore | 4 ore |
Porte tagliafuoco | 8 ore | 4 ore |
Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza | 8 ore | 6 ore |
Reti idranti antincendio | 10 ore | 6 ore |
Impianti di rilevazione e allarme incendio | 16 ore | 8 ore |
Sistemi a pressione differenziale | 16 ore | 8 ore |
Sistemi a schiuma | 16 ore | 8 ore |
Sistemi di estinzione ad aerosol condensato | 16 ore | 8 ore |
Sistemi a riduzione di ossigeno | 16 ore | 8 ore |
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) | 16 ore | 8 ore |
Sistemi automatici a sprinkler | 24 ore | 8 ore |
Sistemi di spegnimento ad estinguenti gassosi | 24 ore | 16 ore |
Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali e forzati | 24 ore | 16 ore |
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Una delle novità più importanti è inserita nell’articolo 5 comma 5: l’aggiornamento della formazione antincendio. Finora, infatti, con il DM 10 marzo 1998 non era stabilita a livello normativo una cadenza per i corsi di aggiornamento, così da lasciare una lacuna non di poco conto sia per gli interessati, che per gli stessi organi di vigilanza. Tra gli indirizzi interpretativi più adottati si utilizzava una circolare dei Vigili del fuoco, dove la periodicità era fissata in tre anni. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto la certezza è che “gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale”.
Fornendo una visione più ampia, il DM 2 settembre 2021 si compone di otto articoli e di cinque allegati, così articolati:
- Allegato I “Gestione della sicurezza antincendio in esercizio”;
- Allegato II “Gestione della sicurezza antincendio in emergenza”;
- Allegato III “Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio”;
- Allegato IV “Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio”;
- Allegato V “Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio”.
La nuova classificazione delle aziende (che precedentemente erano suddivise in alto, medio e basso rischio) ora prevedono tre livelli, sul modello della vecchia classificazione.
Tra le attività di livello 3 rientrano le centrali termoelettriche, alberghi con oltre 200 posti letto, strutture sanitarie, uffici con oltre mille persone presenti, cantieri per costruzione, manutenzione, riparazione di gallerie, caverne o pozzi di lunghezza superiore a 50 metri.
Nelle attività di livello 2 sono presenti i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al DPR 151/2001 con esclusione delle attività rientranti nel livello 3.
Nel livello 1 rientrano tutte le attività non presenti nelle fattispecie indicate ai punti precedenti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Restano immutate rispetto al DM 10 marzo 1998 le lunghezze dei corsi: 4 ore per le aziende di livello 1; 8 ore per quelle di livello 2; e 16 ore per il livello 3.
Il nuovo decreto stabilisce, in attuazione del D.Lgs. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare misure volte ad evitare l’innescarsi di un incendio e a limitare le eventuali conseguenze qualora questo si verifichi.
Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro definiti dall’articolo 62 del Testo Unico in materia di Salute e sicurezza sul lavoro, ad esclusione delle attività svolte nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del Testo Unico.
L’articolo 2 del decreto stabilisce che la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/08.
La valutazione di cui sopra deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del D.Lgs. 81/08.
Nell’articolo 3 si vanno ad individuare i luoghi di lavoro ai quali si applicano i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, individuati all’interno dell’allegato 1.
Ai fini dell’applicazione dell’allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio tutti i luoghi ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti:
Affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
- Con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- Con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- Ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative” (qf > 900 MJ/m2”);
- Ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- Ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio”.
Sarà dunque onere delle società andare ad individuare le modifiche da attuare per adempiere agli obblighi in materia di Sicurezza Antincendio introdotte.
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