Il Decreto Legge 19/2024 a titolo “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR). (24G00035) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024) entrato in vigore il 02/03/2024 ha introdotto considerevoli novità in materia di Segnalazione di inizio attività per quanto concerne le imprese artigiane.
Nel dettaglio l’ art. 12 comma 12 del suddetto DL 19/2024  ha apportato delle modifiche al DL.vo 222/2016 con l’aggiunta dell’art. 4 bis a nome “Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana”. Il novellato articolo statuisce che “l’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l’esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea”.

Cosi ben 45 professioni artigiane sono definite libere dalla normativa e pertanto non soggette più all’obbligo di presentazione di una comunicazione per l’inizio attività al SUAP competente per territorio. Tra di queste sono annoverate, tra le tante, le professioni di fabbro, vetraio, tappezziere, marmista, restauratore, falegname, calzolaio, sarto e persino l’organizzatore di corsi professionali con i richiamati corsi RSPP, RLS, antincendio, primo soccorso, etc.
Tutte le professioni interessate sono contenute nelle tabella B1 – B2.

A margine di queste tabelle si richiamano inoltre le verifiche degli ulteriori adempimenti di competenza che restano soggette alla presentazione di pratica al SUAP.
Nel dettaglio “per le attività indicate nelle tabelle, a seconda delle caratteristiche dell’attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l’eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell’apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio. A titolo esemplificativo:

  • ⁠⁠in caso di scarichi idrici, è necessario verificare l’eventuale ricorrenza dell’obbligo di AUA o di dichiarazione di assimilazione agli scarichi idrici domestici;
  • ⁠in caso di emissioni in atmosfera, è necessario verificare se l’attività rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativo all’autorizzazione c.d. “in deroga” alle emissioni in atmosfera e, in particolare, se sia riconducibile all’elenco di impianti attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla parte V del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 156 ovvero se rientri nell’autorizzazione ordinaria all’emissioni di cui all’articolo 260 del medesimo con conseguente obbligo di AUA Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Questa importante novità legislativa prosegue l’azione di semplificazione amministrativa a cui le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.

Si rimanda al testo della norma per ulteriori approfondimenti di merito.

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