ATS UNPISI informa gli iscritti e i professionisti interessati in merito alla recente Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 emanata dal Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, contenente importanti chiarimenti operativi riguardanti la raccolta e il trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette a uso pubblico.

Il documento interviene su un tema di particolare interesse per gli enti locali, i gestori del servizio pubblico, gli operatori ambientali e i soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza e gestione dei rifiuti, fornendo indicazioni interpretative in merito alla corretta categoria di iscrizione all’Albo da utilizzare per il trasporto dei rifiuti rinvenuti a seguito di abbandono.

La natura dei rifiuti abbandonati

La circolare richiama preliminarmente gli orientamenti già espressi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e conferma che i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette a uso pubblico, individuati dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter, n. 4 del D.Lgs. 152/2006, sono qualificati come rifiuti urbani e mantengono tale qualificazione anche ai fini della tracciabilità.

Viene inoltre ribadito che, in caso di abbandono da parte di soggetti ignoti o di mancato intervento dei responsabili, l’obbligo di rimozione ricade sui Comuni, indipendentemente dalla natura originaria del rifiuto.

Si tratta di un principio ormai consolidato nell’ordinamento ambientale, finalizzato a garantire la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e del decoro urbano attraverso un tempestivo intervento di rimozione.

Il tema della classificazione dei rifiuti rinvenuti

Uno degli aspetti più rilevanti affrontati dalla circolare riguarda la classificazione dei rifiuti abbandonati.

Il Comitato Nazionale richiama le Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) sulla classificazione dei rifiuti, approvate con Decreto Ministeriale n. 47 del 9 agosto 2021, che prevedono la possibilità di procedere, in determinate condizioni, alla cosiddetta “classificazione a vista”.

Tale modalità può essere adottata quando i rifiuti:

  • risultano palesemente identificabili;
  • appaiono omogenei;
  • non presentano elementi di sospetta pericolosità;
  • non sono contaminati da amianto;
  • non derivano da combustione;
  • non rientrano nelle tipologie che richiedono specifici approfondimenti analitici.

La circolare chiarisce che questo approccio può trovare applicazione anche per alcune tipologie di rifiuti abbandonati che, pur appartenendo a categorie potenzialmente complesse, risultino chiaramente identificabili e classificabili attraverso l’attribuzione consapevole del pertinente codice EER.

Le novità operative sul trasporto

L’aspetto di maggiore interesse pratico riguarda le modalità di trasporto dei rifiuti raccolti.

Il Comitato Nazionale evidenzia che i veicoli iscritti nelle categorie 4 e 5 dell’Albo, normalmente utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, possiedono caratteristiche tecniche e requisiti operativi particolarmente adeguati per la gestione di determinate tipologie di rifiuti rinvenuti sul territorio.

La corretta attribuzione del codice EER consente infatti:

  • l’individuazione della più appropriata destinazione finale;
  • il corretto avvio a recupero o smaltimento;
  • una migliore gestione documentale;
  • maggiori garanzie sotto il profilo ambientale e sanitario.

Per tali ragioni la circolare ritiene ammissibile che, nei casi descritti, gli operatori incaricati dagli enti locali o i soggetti gestori del servizio pubblico possano procedere alla raccolta e al trasporto dei rifiuti abbandonati anche mediante mezzi iscritti nelle categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, attribuendo di volta in volta il codice EER appropriato.

Profili di interesse per i professionisti della prevenzione

I chiarimenti forniti assumono particolare rilevanza anche per i professionisti impegnati nei settori della prevenzione ambientale, della vigilanza e del controllo ufficiale.

La corretta gestione dei rifiuti abbandonati rappresenta infatti un ambito nel quale convergono:

  • tutela dell’ambiente;
  • tutela della salute pubblica;
  • sicurezza degli operatori;
  • corretta classificazione dei rifiuti;
  • tracciabilità dei flussi;
  • individuazione dei percorsi di recupero e smaltimento.

La circolare conferma inoltre l’importanza di un approccio tecnico fondato sulla valutazione del singolo caso concreto, evitando automatismi classificatori e privilegiando criteri che consentano di coniugare efficacia operativa e garanzie di protezione ambientale.

Considerazioni finali

Il documento del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali contribuisce a fornire un importante chiarimento operativo in un settore caratterizzato da frequenti criticità applicative.

Le indicazioni fornite appaiono orientate a favorire una gestione più efficiente dei rifiuti abbandonati, mantenendo elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria e valorizzando il ruolo delle corrette procedure di classificazione e tracciabilità.

Per un esame completo dei contenuti e delle specifiche condizioni operative, si rinvia integralmente alla Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per approfondimenti, riferimenti normativi e documentali:

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