ATS UNPISI informa gli iscritti e i professionisti interessati in merito ai recenti chiarimenti forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il riscontro ad interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 concernente l’applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale.

Il documento ministeriale affronta numerosi aspetti applicativi del nuovo regolamento e fornisce indicazioni di particolare interesse per gestori di impianti, professionisti del settore ambientale, autorità competenti, organismi di controllo e operatori impegnati nelle attività di recupero dei rifiuti inerti.

Un principio fondamentale: l’End of Waste non può essere applicato “per fasi”

Uno dei chiarimenti più significativi riguarda il momento in cui può considerarsi perfezionata la cessazione della qualifica di rifiuto.

Il Ministero richiama espressamente l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e l’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE, ribadendo che un materiale cessa di essere rifiuto soltanto quando risultano contemporaneamente soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa.

Secondo il MASE, il D.M. 127/2024 deve essere applicato nella sua interezza e non attraverso una successione di fasi autonome. Non è pertanto possibile attribuire la qualifica di aggregato recuperato rinviando ad un momento successivo la verifica di alcuni requisiti essenziali.

Prima della dichiarazione di cessazione della qualifica di rifiuto devono risultare già dimostrati:

  • lo specifico utilizzo previsto per l’aggregato recuperato;
  • l’esistenza di un mercato o di una domanda per il materiale;
  • la conformità ai requisiti tecnici richiesti per l’impiego previsto;
  • il rispetto delle norme tecniche e degli standard applicabili;
  • l’assenza di impatti negativi complessivi per ambiente e salute umana.

Il Ministero evidenzia che la conformità alle norme armonizzate europee e alle verifiche di idoneità tecnica costituisce parte integrante del procedimento e non può essere posticipata.

Campionamento UNI 932-1: la verifica deve precedere l’End of Waste

Particolare attenzione viene dedicata alle verifiche tecniche sull’aggregato recuperato.

L’interpello chiarisce che il campionamento previsto dalla norma UNI 932-1, finalizzato alla verifica dell’idoneità tecnica del materiale per gli specifici utilizzi previsti, deve essere effettuato nell’ambito del procedimento che conduce alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Non risulta quindi condivisibile l’ipotesi di effettuare tali verifiche dopo che il materiale abbia già acquisito la qualifica di prodotto.

Con riferimento alla conservazione dei campioni, il Ministero ritiene applicabile anche ai campioni UNI 932-1 il termine annuale già previsto dall’art. 5, comma 4, del D.M. 127/2024 per i campioni prelevati secondo la UNI 10802, salvo eventuali diverse prescrizioni dell’autorità competente in sede autorizzativa.

Rapporto tra D.M. 127/2024 e D.M. 5 febbraio 1998

L’interpello fornisce importanti indicazioni anche sul coordinamento tra la nuova disciplina End of Waste e il tradizionale regime delle procedure semplificate.

Il Ministero ricorda che l’adozione del D.M. 127/2024 ha determinato la cessazione dell’applicazione delle disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998 relativamente alle operazioni di recupero riguardanti i rifiuti ricompresi nel nuovo regolamento e destinati agli usi specifici da esso previsti.

Per le attività in procedura semplificata continuano tuttavia ad applicarsi, come previsto dall’art. 8 del D.M. 127/2024:

  • i limiti quantitativi;
  • le norme tecniche richiamate dal D.M. 5 febbraio 1998;
  • i valori limite per le emissioni.

Resta inoltre confermato che il nuovo decreto non amplia il campo di applicazione delle procedure semplificate ai codici EER non già ricompresi nel punto 7.1 del D.M. 5 febbraio 1998.

Autorizzazioni “caso per caso”: carattere residuale

Un ulteriore passaggio di rilievo riguarda le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero sottolinea che il ricorso ai provvedimenti End of Waste “caso per caso” mantiene carattere residuale e trova applicazione esclusivamente:

  • per rifiuti non ricompresi nell’Allegato 1 del D.M. 127/2024;
  • oppure per materiali destinati ad utilizzi differenti rispetto agli scopi specifici individuati dall’Allegato 2 del regolamento.

La mera presenza, all’interno dell’autorizzazione, di alcuni codici EER non contemplati dal decreto non consente di sottrarsi all’obbligo di adeguamento al nuovo regime normativo.

Secondo il Ministero, una diversa interpretazione potrebbe determinare un’elusione delle finalità del regolamento e del sistema nazionale End of Waste.

Miscelazione dei lotti: vietata durante la verifica di conformità

La circolare affronta anche il tema della miscelazione degli aggregati recuperati.

Durante la fase di verifica della conformità dei lotti, il deposito e la movimentazione devono essere organizzati in modo tale da evitare qualsiasi miscelazione.

Solo successivamente all’acquisizione della qualifica di prodotto e dopo il rilascio delle relative dichiarazioni di conformità, il Ministero ritiene possibile valutare eventuali operazioni di miscelazione tra materiali aventi il medesimo scopo specifico, purché siano comunque rispettati tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa applicabile.

Il tema dell’amianto

Particolare attenzione viene riservata anche al limite di concentrazione dell’amianto.

Il valore previsto dal D.M. 127/2024 resta fissato in 100 mg/kg; tuttavia il Ministero chiarisce che devono essere utilizzate le metodiche analitiche ufficialmente riconosciute in grado di raggiungere il più basso limite di rilevabilità tecnicamente conseguibile.

Viene inoltre richiamato il Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, che individua i requisiti tecnici delle principali metodiche analitiche utilizzabili per le determinazioni sull’amianto.

Considerazioni finali

Dall’interpello emerge con chiarezza l’orientamento dell’Amministrazione volto a rafforzare il carattere sostanziale dell’istituto End of Waste.

La cessazione della qualifica di rifiuto non può essere considerata un passaggio meramente formale o documentale, ma costituisce il risultato finale di un procedimento nel quale devono essere già dimostrati utilizzo previsto, conformità tecnica, esistenza del mercato, rispetto delle norme applicabili e adeguate verifiche prestazionali.

I chiarimenti ministeriali assumono pertanto particolare rilevanza per tutti gli operatori coinvolti nelle attività di recupero dei rifiuti inerti e rappresentano un importante riferimento interpretativo per l’applicazione del D.M. 127/2024.

Per l’approfondimento completo si rinvia al testo integrale del riscontro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’interpello presentato dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006.

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