Dalla valutazione preventiva all’identificazione dei materiali, dal monitoraggio dell’aria alla formazione e alla gestione dei rifiuti: la Commissione europea aggiorna gli strumenti operativi per affrontare uno dei più rilevanti rischi occupazionali

La gestione del rischio amianto continua a rappresentare una delle sfide più delicate per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonostante il divieto di utilizzo, infatti, materiali contenenti amianto sono ancora presenti in numerosi edifici, infrastrutture, impianti, mezzi di trasporto e attrezzature, con possibili esposizioni soprattutto durante attività di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e gestione dei rifiuti.

In questo scenario si inseriscono le “Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work”, pubblicate nel 2025 nell’ambito della Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione della Commissione europea. Un documento particolarmente articolato, che aggiorna e sviluppa le precedenti indicazioni europee tenendo conto dell’evoluzione tecnica, scientifica e normativa e, in particolare, della revisione della disciplina europea introdotta dalla Direttiva (UE) 2023/2668.

Non si tratta di un nuovo atto normativo: le Linee guida precisano espressamente di avere carattere informativo e di riferimento e di dover essere utilizzate congiuntamente alla legislazione applicabile nei singoli Stati membri.

Proprio questa impostazione ne costituisce uno degli elementi di maggiore interesse: tradurre i principi della prevenzione in indicazioni operative e buone pratiche applicabili ai diversi contesti nei quali può concretizzarsi un’esposizione professionale ad amianto.

Un rischio che non appartiene al passato

Parlare oggi di amianto non significa affrontare esclusivamente un problema ereditato dal passato.

La sua diffusione storica è stata estremamente ampia, soprattutto nel settore delle costruzioni, grazie alle caratteristiche di resistenza al calore, isolamento e rinforzo dei materiali. Per questo motivo quantità significative di materiali contenenti amianto possono essere tuttora presenti nel patrimonio edilizio e infrastrutturale europeo.

Il documento richiama, inoltre, un dato che restituisce immediatamente la dimensione del fenomeno: sulla base delle stime riportate, il numero complessivo di lavoratori potenzialmente esposti nell’Unione europea è compreso tra circa 4,1 e 7,3 milioni, considerando differenti scenari occupazionali.

L’attenzione non riguarda soltanto gli addetti specializzati nella rimozione. Le Linee guida considerano una platea molto più ampia: lavoratori edili, manutentori, elettricisti, idraulici, installatori, tecnici, operatori della gestione dei rifiuti, lavoratori dei trasporti, addetti alle emergenze e numerose altre categorie che potrebbero incontrare accidentalmente materiali contenenti amianto durante la propria attività.

Perché la prevenzione resta fondamentale

L’amianto è classificato come cancerogeno di categoria 1A. Tra le principali patologie associate all’esposizione figurano mesotelioma, tumori del polmone, della laringe e dell’ovaio, oltre all’asbestosi e ad altre alterazioni pleuriche.

Particolarmente significativo è il principio richiamato dalla guida secondo cui l’amianto è un cancerogeno senza soglia: non è quindi possibile individuare un livello di esposizione al di sotto del quale possa essere escluso un effetto avverso sulla salute. Le fibre possono inoltre essere estremamente piccole, non visibili a occhio nudo, e le conseguenze dell’esposizione possono manifestarsi dopo periodi di latenza molto lunghi.

Da qui deriva un principio fondamentale che attraversa l’intero documento: l’esposizione deve essere ridotta al minimo e, comunque, al livello più basso tecnicamente possibile al di sotto del valore limite applicabile.

Prima di intervenire occorre sapere se l’amianto è presente

Uno dei passaggi operativamente più rilevanti riguarda l’identificazione preventiva.

Le Linee guida sottolineano che amianto e materiali contenenti amianto devono essere identificati prima dell’inizio di lavori che possano determinarne il disturbo. Tale verifica assume particolare rilievo prima di interventi di demolizione, manutenzione o ristrutturazione su edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale dell’amianto.

Non si tratta di un adempimento meramente documentale. La conoscenza preventiva dei materiali presenti costituisce il presupposto per impostare correttamente la valutazione del rischio, pianificare l’intervento, individuare le misure di prevenzione e protezione e impedire esposizioni inconsapevoli.

In presenza di dubbi sulla natura di un materiale, il documento richiama la necessità di applicare le disposizioni previste per i materiali potenzialmente contenenti amianto.

Valutare il rischio prima che diventi esposizione

L’approccio europeo attribuisce alla valutazione del rischio una funzione centrale.

Per qualsiasi attività suscettibile di comportare esposizione a polveri provenienti dall’amianto o da materiali che lo contengono deve essere effettuata una valutazione appropriata. Negli edifici, la guida evidenzia inoltre che la rimozione dell’amianto deve essere considerata prioritariamente rispetto ad altre modalità di gestione, pur riconoscendo che la scelta concreta deve essere valutata alla luce delle specifiche condizioni e del rischio complessivo dell’intervento.

La gestione non può pertanto essere ridotta alla sola misurazione delle fibre aerodisperse: occorre considerare preventivamente materiali, condizioni di conservazione, lavorazioni previste, possibilità di dispersione, soggetti potenzialmente esposti, organizzazione delle attività e misure tecniche disponibili.

Valori limite e monitoraggio: verso standard più rigorosi

Tra gli aspetti di maggiore interesse prospettico vi è l’evoluzione dei limiti di esposizione professionale.

La disciplina richiamata dalle Linee guida prevede, fino al 20 dicembre 2029, un limite di 0,01 fibre/cm³ come media ponderata su otto ore.

Dal 21 dicembre 2029 il sistema europeo prevede l’applicazione di una delle opzioni stabilite dalla Direttiva: 0,01 fibre/cm³ considerando anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm, oppure 0,002 fibre/cm³ come media ponderata su otto ore, secondo quanto previsto dalla disciplina europea e dalle modalità di recepimento.

L’abbassamento dei livelli di esposizione comporta inevitabilmente anche un’evoluzione delle metodiche analitiche.

Le Linee guida evidenziano infatti i limiti delle tecniche che non consentono di rilevare le fibre più sottili e richiamano metodiche di microscopia elettronica ad alta risoluzione, capaci di individuare fibre inferiori a 0,2 µm.

È un cambiamento non soltanto quantitativo, ma anche qualitativo: misurare meglio significa conoscere meglio l’esposizione e rendere più efficace la prevenzione.

Esposizione passiva e secondaria: il rischio oltre l’addetto alla bonifica

Un altro elemento importante è l’attenzione dedicata alle esposizioni che possono interessare persone che non manipolano direttamente l’amianto.

La guida distingue, tra l’altro, tra esposizione attiva, passiva e secondaria. L’esposizione passiva può riguardare lavoratori presenti vicino a lavorazioni su materiali contenenti amianto o persone che operano in edifici nei quali tali materiali risultano degradati.

L’esposizione secondaria può invece verificarsi attraverso fibre trasferite al di fuori dell’ambiente della prima esposizione, ad esempio mediante abiti, capelli o oggetti contaminati.

Per prevenirla diventano essenziali procedure corrette di decontaminazione, gestione degli indumenti da lavoro, pulizia delle attrezzature e dei DPI e organizzazione degli spazi.

La prevenzione dell’amianto, quindi, non termina ai confini dell’area di lavoro.

Formazione: conoscere il rischio per saperlo riconoscere

Un’intera sezione delle Linee guida è dedicata alla formazione.

Il documento propone un’impostazione coerente con le differenti mansioni e condizioni di esposizione: la formazione deve essere comprensibile e adattata ai compiti concretamente svolti.

Per chi gestisce rifiuti contenenti amianto, ad esempio, sono richiamate conoscenze specifiche sull’identificazione e classificazione, sui dispositivi di protezione, sulle procedure di confezionamento ed etichettatura, sul carico e scarico, sulla risposta alle emergenze e sulle modalità di smaltimento.

La formazione diventa così parte integrante della gestione del rischio e non un elemento accessorio.

Anche il rifiuto contenente amianto è parte della prevenzione

Particolarmente articolata è anche la sezione dedicata alla gestione dei rifiuti.

Il percorso descritto comprende identificazione, confezionamento, deposito temporaneo, trasporto e smaltimento, mantenendo come obiettivo la prevenzione della dispersione delle fibre e la tracciabilità del rifiuto.

Tra le indicazioni riportate figurano il confezionamento immediato, la sigillatura e l’etichettatura, la limitazione dell’accesso alle aree di deposito, modalità di movimentazione idonee, documentazione del trasporto e conferimento verso impianti autorizzati.

È un ulteriore richiamo alla necessità di considerare l’intero ciclo dell’intervento: la rimozione del materiale non coincide con la conclusione del rischio.

Un documento di particolare interesse per i Tecnici della Prevenzione

Per i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, le nuove Linee guida rappresentano un documento di sicuro interesse tecnico e professionale.

Valutazione del rischio, verifica delle condizioni operative, sistemi di prevenzione e protezione, formazione, monitoraggio, gestione delle esposizioni, organizzazione delle lavorazioni e corretta gestione dei materiali e dei rifiuti costituiscono infatti aspetti strettamente connessi ai diversi ambiti nei quali il Tecnico della Prevenzione è chiamato a esercitare le proprie competenze.

Il documento europeo offre inoltre una lettura particolarmente utile perché affronta il rischio amianto attraverso una logica multidisciplinare e di sistema, mettendo in relazione responsabilità, coordinamento, informazione, valutazione, misure tecniche, organizzazione e sorveglianza.

È proprio questa visione complessiva a rappresentare uno degli elementi più attuali della prevenzione: non attendere che il rischio si trasformi in esposizione, ma riconoscerlo, valutarlo e governarlo prima dell’avvio delle attività.

Dalle bonifiche alla Renovation Wave: una sfida destinata a crescere

La questione assume ulteriore rilevanza nel quadro della riqualificazione del patrimonio edilizio europeo.

La stessa Commissione collega il rafforzamento della protezione dall’amianto alla transizione verde e alla Renovation Wave europea: l’incremento degli interventi di efficientamento, ristrutturazione e riqualificazione degli edifici può infatti aumentare le occasioni nelle quali materiali contenenti amianto, rimasti indisturbati per decenni, vengono intercettati durante i lavori.

La transizione verso edifici più efficienti e sostenibili deve quindi procedere parallelamente alla tutela di chi materialmente interviene sul patrimonio esistente.

Prevenire prima di intervenire

Le Linee guida europee del 2025 restituiscono, in definitiva, un messaggio estremamente chiaro: la gestione dell’amianto deve essere programmata, documentata e integrata nell’organizzazione della sicurezza prima che inizino le lavorazioni.

Identificare preventivamente i materiali, valutare il rischio, pianificare le attività, ridurre l’esposizione al livello tecnicamente più basso possibile, adottare adeguate misure di protezione collettiva e individuale, monitorare l’aria, formare i lavoratori, prevenire le contaminazioni secondarie e gestire correttamente i rifiuti sono parti di un unico sistema.

Un approccio che rafforza una concezione moderna della prevenzione nella quale conoscenza del rischio, competenza tecnica, programmazione e responsabilità condivisa diventano gli strumenti fondamentali per proteggere la salute dei lavoratori e della collettività.

Il documento della Commissione europea ha natura di linea guida e non sostituisce la normativa europea e nazionale applicabile. La stessa pubblicazione precisa che deve essere letta congiuntamente alla legislazione e ai protocolli vigenti nei singoli Stati membri.


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