Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III n. 7066 del 23 febbraio 2026 – ud. pubbl. 11 febbraio 2026 – Pres. Ramacci, Rel. Galanti, ric. Di Caterino) in materia di reati ambientali affronta due profili di particolare rilievo: le modalità di accertamento dell’inquinamento ambientale e la configurabilità della responsabilità in capo all’amministratore di fatto.

Con riferimento al reato di inquinamento ambientale, la Corte ha confermato l’impostazione dei giudici di merito, ritenendo adeguatamente motivata la valutazione del quadro probatorio. In presenza di decisioni conformi nei precedenti gradi di giudizio, le relative motivazioni si integrano reciprocamente, costituendo un unico corpo argomentativo. In tale contesto, il sindacato di legittimità si limita alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della decisione, senza possibilità di rivalutazione del merito.

La pronuncia ribadisce che la prova dell’inquinamento deve fondarsi su elementi oggettivi e coerenti, la cui valutazione complessiva è rimessa al giudice di merito, purché adeguatamente motivata.

Quanto al profilo soggettivo, la Corte ha richiamato i principi consolidati in tema di amministratore di fatto, precisando che la responsabilità può essere attribuita anche in assenza di una formale investitura, qualora emerga l’esercizio continuativo e significativo di poteri gestionali e decisionali all’interno dell’impresa. Tale qualifica non può essere desunta da elementi isolati, ma deve risultare da un insieme di circostanze idonee a dimostrare un’effettiva ingerenza nella gestione.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare una valutazione sostanziale delle condotte, sia sotto il profilo dell’accertamento del danno ambientale, sia con riferimento all’individuazione dei soggetti responsabili.

Per un approfondimento del provvedimento e della motivazione della Corte, si rinvia al testo integrale disponibile su
Lexambiente.

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