ATS UNPISI informa gli iscritti e i professionisti interessati in merito alle rilevanti modifiche introdotte nella disciplina delle industrie insalubri a seguito della conversione in legge del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19.

L’art. 14, comma 3, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, interviene infatti direttamente sull’ambito applicativo dell’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934), introducendo una significativa semplificazione amministrativa per numerose attività produttive già assoggettate a specifici procedimenti autorizzativi ambientali.

La disposizione stabilisce che le imprese già in possesso di:

  • Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
  • Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
  • autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
  • autorizzazioni agli scarichi idrici rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006,

non siano più classificate come “industrie insalubri” e risultino pertanto escluse dalla relativa disciplina sanitaria prevista dall’art. 216 del T.U.L.S.

Una modifica che incide direttamente sul sistema autorizzativo delle attività artigianali

La novità normativa assume un impatto particolarmente rilevante per una vasta platea di attività artigianali e produttive che storicamente rientravano nella disciplina delle industrie insalubri.

Tra le attività maggiormente interessate figurano:

  • carrozzerie;
  • falegnamerie;
  • officine meccaniche;
  • marmisti;
  • attività di verniciatura;
  • laboratori artigianali;
  • piccole attività manifatturiere;
  • lavorazioni con utilizzo di solventi, polveri o emissioni.

Per molte di queste attività, il procedimento previsto dall’art. 216 del T.U.L.S. rappresentava, fino ad oggi, un passaggio amministrativo consolidato sia per finalità sanitarie sia per esigenze di conoscenza e monitoraggio del territorio produttivo.

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, le imprese già autorizzate ambientalmente risultano escluse dal regime delle industrie insalubri e, in numerosi casi, non risultano più soggette neppure alla presentazione della SCIA di avvio attività.

Il collegamento con le precedenti semplificazioni introdotte dal D.L. 19/2024

La riforma del 2026 non rappresenta un intervento isolato, ma si inserisce in un più ampio percorso di semplificazione amministrativa già avviato con il D.L. n. 19/2024.

Le misure introdotte negli ultimi anni hanno progressivamente ridotto alcuni adempimenti preventivi storicamente collegati all’apertura o alla modifica delle attività produttive artigianali.

Di fatto, molte attività:

  • non trasmettono più alcune comunicazioni preventive;
  • non sono più soggette a specifiche SCIA sanitarie;
  • risultano escluse dal procedimento ex art. 216 T.U.L.S. se già autorizzate ambientalmente.

In questo nuovo scenario amministrativo, il procedimento ambientale tende progressivamente a diventare il principale — e in alcuni casi unico — strumento attraverso cui:

  • SUAP;
  • amministrazioni comunali;
  • Dipartimenti di Prevenzione;
  • ARPA;
  • enti territoriali competenti,

vengono a conoscenza dell’insediamento, dell’avvio o della modifica delle attività produttive.

Il procedimento ex art. 216 T.U.L.S. come storico strumento di “censimento sanitario”

Per oltre un secolo, la disciplina delle industrie insalubri ha svolto una funzione che andava ben oltre il mero controllo formale.

Attraverso il procedimento previsto dall’art. 216 del T.U.L.S., i Servizi di Igiene Pubblica acquisivano infatti informazioni fondamentali relative:

  • all’apertura di nuove attività;
  • alla localizzazione degli insediamenti produttivi;
  • alla tipologia delle lavorazioni;
  • alla presenza di emissioni in atmosfera;
  • all’utilizzo di solventi, vernici o sostanze chimiche;
  • alla produzione di polveri, rumori o scarichi;
  • alla compatibilità delle attività con il contesto urbano e residenziale.

Il sistema consentiva quindi alle autorità sanitarie territoriali di mantenere una conoscenza costante del tessuto produttivo locale e delle possibili criticità igienico-sanitarie connesse alle lavorazioni.

L’esclusione automatica delle imprese autorizzate ambientalmente dalla classificazione di industria insalubre comporta ora una progressiva riduzione di tali flussi informativi tradizionali.

Il nuovo ruolo centrale delle autorizzazioni ambientali

Con la riforma, il procedimento ambientale assume inevitabilmente un ruolo centrale non solo sotto il profilo autorizzativo, ma anche come strumento conoscitivo del territorio.

AIA, AUA e autorizzazioni ambientali diventano oggi:

  • strumenti di regolazione ambientale;
  • strumenti di monitoraggio amministrativo;
  • strumenti indiretti di censimento produttivo.

Per numerose attività artigianali, infatti, il procedimento ambientale costituisce ormai l’unica “porta di ingresso” amministrativa attraverso cui gli enti pubblici acquisiscono informazioni sull’attività produttiva.

Questo comporta inevitabili riflessi anche sulle modalità operative dei SUAP e dei Dipartimenti di Prevenzione.

Le conseguenze operative per i Dipartimenti di Prevenzione

La nuova disciplina determina un cambiamento significativo nel modello di prevenzione territoriale.

I Dipartimenti di Prevenzione risultano sempre più orientati verso:

  • modelli di vigilanza successiva;
  • controlli basati sull’analisi del rischio;
  • utilizzo di sistemi informativi integrati;
  • interoperabilità tra banche dati;
  • coordinamento digitale tra enti;
  • condivisione strutturata dei flussi informativi.

La riforma sembra inoltre allontanare definitivamente il sistema sanitario territoriale da modelli fondati su pareri preventivi generalizzati non espressamente previsti dalla normativa vigente.

Diventa quindi essenziale rafforzare:

  • il coordinamento tra SUAP, ASL, ARPA e Comuni;
  • la digitalizzazione dei procedimenti;
  • l’accessibilità delle banche dati;
  • la circolazione delle informazioni amministrative;
  • la programmazione integrata delle attività di controllo.

Semplificazione amministrativa e tutela della salute pubblica

L’obiettivo perseguito dal legislatore appare chiaramente orientato alla riduzione degli oneri burocratici per le imprese e alla razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi.

Tuttavia, il nuovo assetto normativo pone anche importanti interrogativi sul mantenimento di adeguati livelli di conoscenza preventiva del territorio produttivo.

In assenza di sistemi informativi interoperabili e di flussi comunicativi efficaci tra amministrazioni, il rischio concreto è che la riduzione degli adempimenti amministrativi possa tradursi:

  • in una minore capacità di intercettare tempestivamente nuove attività produttive;
  • in una riduzione della conoscenza del territorio da parte dei servizi sanitari;
  • in maggiori difficoltà nella programmazione delle attività di prevenzione e vigilanza;
  • in una minore tempestività nell’individuazione di potenziali criticità ambientali e sanitarie.

La sfida futura sarà quindi quella di garantire un equilibrio tra:

  • semplificazione amministrativa;
  • tutela della salute pubblica;
  • prevenzione ambientale;
  • controllo del territorio;
  • efficienza dei sistemi autorizzativi.

In tale contesto, il ruolo dei professionisti della prevenzione assume un’importanza strategica nell’accompagnare l’evoluzione del sistema verso modelli maggiormente integrati, digitalizzati e fondati sulla collaborazione istituzionale.

l
Ricorda di ISCRIVERTI alla nostra associazione per accedere a questo

ed ulteriori contenuti esclusivi presenti nella nostra AREA RISERVATA SOCI

l

Total Views: 385Daily Views: 3