Con l’Interpello n. 3/2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce i criteri per individuare i lavoratori videoterminalisti e richiama l’importanza dei requisiti strutturali e ambientali dei luoghi di lavoro. Determinanti l’utilizzo sistematico o abituale delle attrezzature per almeno 20 ore settimanali e le effettive caratteristiche degli ambienti lavorativi.

Videoterminali e ambienti di lavoro: i chiarimenti della Commissione

La crescente diffusione di postazioni informatizzate, sistemi di videosorveglianza e strumenti digitali rende sempre più importante una corretta individuazione dei rischi professionali associati all’utilizzo dei videoterminali.

Sul tema è intervenuta la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, con l’Interpello n. 3/2026, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026.

Il chiarimento trae origine da un quesito riguardante gli agenti di stazione della Metropolitana di Napoli, con particolare riferimento all’applicabilità della disciplina sui videoterminali e ai requisiti degli ambienti destinati alle postazioni di controllo.

Pur riferendosi a uno specifico contesto lavorativo, l’interpello richiama principi generali di interesse per numerose attività caratterizzate dall’impiego continuativo di strumenti informatici e sistemi di visualizzazione.

Quando un lavoratore è considerato videoterminalista?

Uno degli aspetti centrali del chiarimento riguarda l’individuazione dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, dedicato alle attrezzature munite di videoterminali.

La Commissione ribadisce quanto stabilito dall’articolo 173, comma 1, lettera c), secondo cui rientra nella definizione il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.

Il criterio determinante non è quindi la denominazione della mansione, né la specifica attività esercitata, ma la concreta modalità di utilizzo delle attrezzature.

La Commissione precisa, inoltre, che la disciplina trova applicazione indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta o dalla natura delle immagini visualizzate, purché ricorrano i presupposti previsti dalla normativa.

Ne consegue che anche attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza mediante schermi possono rientrare nell’ambito di applicazione del Titolo VII, quando siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla legge.

Valutazione dei rischi, pause e sorveglianza sanitaria

Il riconoscimento delle condizioni previste per l’applicazione del Titolo VII comporta l’osservanza delle relative disposizioni di tutela.

Particolare attenzione deve essere riservata alla valutazione dei rischi associati alle postazioni di lavoro, con riferimento all’affaticamento visivo, ai problemi legati alla postura, alle condizioni ergonomiche e agli aspetti organizzativi dell’attività.

Rientrano nel quadro normativo anche la disciplina delle interruzioni dell’attività al videoterminale, prevista dall’articolo 175, e la sorveglianza sanitaria disciplinata dall’articolo 176, secondo le condizioni stabilite dalla normativa.

È importante precisare che l’interpello non introduce nuovi obblighi né modifica le soglie già previste dal D.Lgs. 81/2008: ne ribadisce i criteri applicativi, richiamando la necessità di considerare le effettive condizioni di lavoro.

Requisiti dei locali: non soltanto dimensioni, ma qualità dell’ambiente

Il secondo aspetto affrontato dalla Commissione riguarda i requisiti strutturali e ambientali delle postazioni di controllo.

L’interpello richiama gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 81/2008, secondo i quali gli ambienti destinati a ospitare postazioni lavorative, quando riconducibili alla definizione di luogo di lavoro, devono rispettare le disposizioni del Titolo II e i requisiti previsti dall’Allegato IV.

La Commissione richiama espressamente gli aspetti relativi ad altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima.

Vengono inoltre richiamate le specifiche previsioni dell’Allegato IV riguardanti la possibilità, in presenza delle condizioni previste, di consentire altezze inferiori da parte dell’organo di vigilanza competente e la disciplina applicabile ai locali destinati a uffici, per i quali i limiti di altezza sono individuati dalla normativa urbanistica vigente.

Il chiarimento non stabilisce, pertanto, un’altezza minima alternativa valida indistintamente per tutte le postazioni di controllo, ma rinvia all’applicazione delle disposizioni pertinenti in relazione alle caratteristiche e alla destinazione dei locali.

Il ruolo del Tecnico della Prevenzione

I chiarimenti assumono particolare interesse anche per l’attività dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, impegnati, nei rispettivi contesti professionali e istituzionali, nella valutazione dei rischi, nella prevenzione e nelle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’interpello richiama infatti l’importanza di un approccio tecnico fondato sull’osservazione delle effettive condizioni operative, sulla corretta qualificazione delle postazioni e sulla verifica dei requisiti degli ambienti lavorativi.

La valutazione non può limitarsi alla denominazione della mansione o alla presenza di uno schermo, ma deve considerare tempi e modalità di utilizzo delle attrezzature, organizzazione del lavoro, caratteristiche ergonomiche e condizioni ambientali.

Un approccio che valorizza la competenza tecnica e la capacità di interpretare correttamente le disposizioni normative alla luce delle specificità dei diversi contesti produttivi e organizzativi.

La prevenzione parte dalle condizioni reali di lavoro

L’Interpello n. 3/2026 ribadisce un principio fondamentale della salute e sicurezza sul lavoro: le misure di tutela devono essere individuate sulla base delle condizioni effettive di esposizione ai rischi e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro.

La progressiva digitalizzazione delle attività professionali rende questo principio particolarmente attuale, soprattutto nei settori nei quali l’utilizzo dei videoterminali si integra con funzioni di sorveglianza, monitoraggio e controllo.

Per ATS UNPISI, il chiarimento rappresenta un’ulteriore occasione per richiamare il valore della prevenzione fondata sulla valutazione dei rischi, sull’appropriatezza delle misure adottate e sulla competenza dei professionisti coinvolti.

L’obiettivo resta quello di garantire ambienti di lavoro sicuri, salubri e adeguati alle attività svolte, attraverso un’applicazione sostanziale e non meramente formale della normativa.

Consulta l’Interpello n. 3/2026


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