Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203 relativa alla tutela penale dell’ambiente, introducendo un intervento di ampia portata destinato a rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto dei reati ambientali.
Il provvedimento si inserisce nel percorso europeo di progressivo consolidamento della tutela ambientale e amplia in maniera significativa gli strumenti di repressione delle condotte lesive dell’ambiente, degli ecosistemi e della salute pubblica.
La riforma interviene sul Titolo VI-bis del Codice Penale dedicato ai delitti contro l’ambiente, estendendo l’ambito della tutela penale anche a:
- ecosistemi;
- habitat;
- aria;
- acqua;
- flora;
- fauna.
Tra gli aspetti di maggiore rilievo emerge l’ampliamento delle fattispecie penalmente rilevanti, con l’introduzione di nuove ipotesi di reato connesse non soltanto alle attività direttamente inquinanti, ma anche a specifiche attività economiche e commerciali correlate alla filiera produttiva.
Assumono infatti rilievo penale:
- la produzione e il commercio di sostanze lesive dell’ozono e di gas ad effetto serra;
- il commercio di prodotti inquinanti.
Il nuovo impianto normativo rafforza quindi un modello di tutela ambientale che supera la sola repressione della contaminazione materiale, estendendo l’attenzione all’intera catena produttiva, commerciale e distributiva.
Particolare importanza riveste inoltre la revisione della disciplina del delitto di inquinamento ambientale prevista dall’art. 452-bis del Codice Penale.
La tutela viene infatti ampliata anche agli habitat naturali, con un’estensione delle situazioni suscettibili di rilevanza penale e con l’introduzione di specifiche aggravanti nei casi in cui le condotte:
- interessino aree naturali protette;
- coinvolgano specie protette;
- producano effetti durevoli sugli ecosistemi;
- comportino distruzione di habitat;
- determinino pericolo per la vita o l’incolumità delle persone.
Il decreto opera inoltre una significativa revisione sistematica delle fattispecie già esistenti, elevando a delitto alcune condotte precedentemente configurate come contravvenzioni, in particolare quelle relative alla distruzione o al deterioramento di habitat all’interno di siti protetti.
Tra le novità più rilevanti figura anche l’introduzione di nuove definizioni normative, tra cui:
- “ecosistema”;
- “habitat all’interno di un sito protetto”;
- “abusività”.
Proprio la definizione di “abusività” assume particolare rilievo operativo e interpretativo, poiché vengono considerate abusive le condotte poste in essere:
- in violazione di norme nazionali o europee;
- in contrasto con regolamenti o provvedimenti amministrativi;
- mediante autorizzazioni ottenute fraudolentemente;
- attraverso condotte riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione.
Il provvedimento interviene inoltre sul sistema sanzionatorio, introducendo aggravanti comuni applicabili ai reati ambientali nei casi di:
- profitto di rilevante entità;
- utilizzo di documentazione falsa;
- conseguenze lesive particolarmente gravi.
Le pene previste per i delitti di morte o lesioni conseguenti a reati ambientali risultano significativamente inasprite, con sanzioni che possono arrivare:
- fino a 11 anni nei casi di lesioni personali gravissime;
- fino a 12 anni nei casi di morte derivante da inquinamento ambientale o commercio di prodotti inquinanti.
Ulteriore elemento di particolare interesse riguarda la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
La riforma amplia infatti il catalogo dei reati ambientali presupposto richiamati dall’art. 25-undecies, con possibili riflessi rilevanti:
- sui modelli organizzativi aziendali;
- sui sistemi di compliance;
- sulla gestione del rischio ambientale;
- sui controlli interni;
- sulle procedure di prevenzione e vigilanza.
Il nuovo quadro normativo conferma il progressivo rafforzamento della tutela dell’ambiente anche alla luce delle modifiche introdotte all’art. 9 della Costituzione, che ha inserito la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali dell’ordinamento.
Per i professionisti della prevenzione, della vigilanza e della tutela ambientale, il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203 rappresenta un passaggio di particolare rilievo, destinato ad incidere:
- sulle attività ispettive;
- sulle procedure di controllo;
- sui sistemi organizzativi delle imprese;
- sulla gestione del rischio ambientale;
- sul coordinamento tra autorità competenti e operatori economici.
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