ATS UNPISI informa gli iscritti e i professionisti interessati in merito al quadro normativo attualmente vigente nella Regione Puglia riguardante l’esercizio delle attività odontoiatriche, con particolare riferimento alle prestazioni erogabili negli studi e nelle strutture ambulatoriali, ai requisiti autorizzativi, ai profili organizzativi e agli aspetti di interesse per le attività di prevenzione e vigilanza.

L’assetto regolatorio regionale trova fondamento nella Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2017 e successive modifiche, che ha ridefinito il sistema di autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e all’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, sostituendo la precedente disciplina regionale.

Successivamente, con il Regolamento Regionale n. 5 del 31 marzo 2020, la Regione Puglia ha individuato le prestazioni erogabili nelle strutture odontoiatriche e definito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per lo svolgimento dell’attività professionale sul territorio regionale.

L’attività odontoiatrica e il quadro professionale di riferimento

La professione di odontoiatra trova il proprio fondamento nella Legge 24 luglio 1985, n. 409, che ha sancito l’autonomia professionale dell’odontoiatra rispetto alla figura del medico chirurgo.

La normativa attribuisce all’odontoiatra competenze che comprendono la diagnosi, la terapia, la prevenzione e la riabilitazione delle patologie e delle anomalie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

Nel tempo il quadro interpretativo è stato ulteriormente precisato anche attraverso i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, che hanno definito gli ambiti entro i quali possono essere effettuati determinati trattamenti correlati alle cure odontoiatriche, sempre nell’ambito di un percorso terapeutico coerente con le finalità proprie della professione sanitaria odontoiatrica.

Tre livelli di prestazioni e tre differenti modelli autorizzativi

Uno degli elementi centrali della disciplina regionale pugliese è rappresentato dalla classificazione delle prestazioni odontoiatriche in funzione del livello di invasività e della complessità organizzativa richiesta.

Il Regolamento Regionale n. 5/2020 distingue infatti:

  • prestazioni a minore invasività (Allegato 1A);
  • prestazioni a media invasività (Allegato 2A);
  • prestazioni a maggiore invasività (Allegato 3A).

A ciascuna categoria corrispondono specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e differenti regimi autorizzativi.

La normativa regionale individua pertanto:

Studio odontoiatrico per prestazioni a minore invasività

Si tratta dello studio professionale destinato all’erogazione delle prestazioni individuate nell’Allegato 1A.

Per tali strutture è previsto il possesso dei requisiti indicati nell’Allegato 3B e l’avvio dell’attività è subordinato all’acquisizione del nulla osta rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente.

Studio odontoiatrico per prestazioni a media invasività

Lo studio professionale che eroga prestazioni comprese nell’Allegato 2A deve possedere i requisiti previsti dall’Allegato 2B.

In questo caso è richiesta l’autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Comune previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente.

Struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica

Le attività caratterizzate da maggiore complessità organizzativa e dall’erogazione delle prestazioni individuate nell’Allegato 3A rientrano nella categoria delle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica.

Per tali strutture è necessario ottenere sia l’autorizzazione alla realizzazione sia la successiva autorizzazione all’esercizio secondo il procedimento previsto dalla normativa regionale.

La disciplina transitoria e gli studi già esistenti

Particolare interesse riveste la disciplina transitoria prevista dal Regolamento Regionale n. 5/2020 per le strutture già operanti al momento della sua entrata in vigore.

La normativa ha previsto differenti percorsi amministrativi in funzione della situazione autorizzativa preesistente, consentendo ai titolari di procedere, a seconda dei casi, alla trasformazione, all’aggiornamento o alla conferma del titolo autorizzativo.

Dall’analisi del quadro normativo emerge che gli studi già in possesso di nulla osta che intendano limitare la propria attività alle prestazioni a minore invasività possono continuare ad operare nell’ambito del regime previsto dalla normativa regionale, mentre l’erogazione di prestazioni di livello superiore richiede il possesso dei requisiti e dei titoli autorizzativi corrispondenti.

Apertura di nuovi studi odontoiatrici

Per i professionisti che intendano avviare una nuova attività odontoiatrica, il percorso amministrativo richiede preliminarmente l’individuazione delle prestazioni che si intendono erogare, in modo da definire correttamente il regime autorizzativo applicabile.

Tra la documentazione generalmente richiesta rientrano:

• planimetrie asseverate da tecnico abilitato;
• documentazione relativa all’agibilità dei locali;
• attestazioni concernenti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi;
• documentazione relativa alle attrezzature sanitarie;
• dichiarazioni di conformità degli impianti;
• documentazione professionale del titolare e degli eventuali responsabili sanitari;
• attestazioni relative agli aspetti ambientali e di sicurezza.

Alcuni aspetti frequentemente oggetto di interpretazione

L’esperienza applicativa evidenzia come alcune tematiche risultino particolarmente ricorrenti nelle attività istruttorie e nei procedimenti di verifica.

Tra queste assumono rilievo:

Illuminazione e ventilazione dei locali

La normativa richiede che i locali siano dotati di adeguati sistemi di illuminazione e ventilazione naturali o artificiali, nel rispetto delle disposizioni edilizie e igienico-sanitarie applicabili.

Barriere architettoniche

La disciplina distingue tra strutture aperte al pubblico e studi professionali.

Per le strutture ambulatoriali trovano applicazione le disposizioni concernenti l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche.

Per gli studi professionali assumono invece rilievo i principi di adattabilità previsti dalla normativa di settore, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti e delle specifiche valutazioni effettuate dagli enti competenti.

Servizi igienici

Anche in questo caso la normativa differenzia gli obblighi in funzione della tipologia di struttura e delle prestazioni erogate, prevedendo requisiti differenti per studi professionali e strutture ambulatoriali.

Gli ulteriori obblighi gestionali

L’esercizio dell’attività odontoiatrica comporta inoltre il rispetto di numerosi adempimenti che coinvolgono diversi ambiti della prevenzione.

Tra i principali si ricordano:

  • gestione dei rifiuti sanitari;
  • gestione dell’amalgama dentale;
  • prevenzione e controllo del rischio Legionella;
  • radioprotezione;
  • sicurezza sul lavoro;
  • conformità impiantistica;
  • gestione del rischio da radon;
  • emissioni acustiche;
  • adempimenti relativi al personale e ai rapporti di lavoro.

Si tratta di aspetti che coinvolgono direttamente le competenze multidisciplinari dei Dipartimenti di Prevenzione e richiedono un approccio integrato orientato alla tutela della salute pubblica, della sicurezza degli operatori e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

Considerazioni finali

L’evoluzione della normativa regionale ha progressivamente definito un sistema autorizzativo maggiormente calibrato sulla tipologia di prestazioni effettivamente erogate e sul livello di complessità organizzativa delle strutture odontoiatriche.

Per i professionisti della prevenzione, per gli operatori delle ASL e per i soggetti interessati ai procedimenti autorizzativi, la corretta conoscenza del quadro normativo rappresenta un elemento essenziale per garantire uniformità applicativa, appropriatezza dei controlli e tutela della salute collettiva.

Per ogni approfondimento si raccomanda la consultazione diretta della normativa regionale vigente e dei relativi allegati tecnici.

ATS UNPISI ringrazia il collega Dott. Mario Esposito, Tecnico della Prevenzione, per il contributo tecnico-documentale e per l’attività di approfondimento normativo che ha consentito la predisposizione del presente aggiornamento informativo a beneficio della comunità professionale.

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