ATS UNPISI informa gli iscritti e i professionisti interessati in merito ai più recenti aggiornamenti relativi alla tutela del patrimonio agroalimentare, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità dei prodotti e al contrasto delle frodi nel settore agroalimentare, introdotti dalla Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”.

La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026, è vigente dal 29 maggio 2026 e introduce un articolato intervento di aggiornamento del sistema sanzionatorio in materia agroalimentare.

Il provvedimento modifica diverse disposizioni del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e della normativa speciale di settore, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori, delle produzioni italiane, della corretta informazione alimentare, della tracciabilità e della leale concorrenza tra operatori.

Tutela penale del patrimonio agroalimentare

Uno degli aspetti più significativi della Legge n. 75/2026 riguarda l’intervento sul Codice Penale.

La rubrica del Titolo VIII del Libro secondo viene modificata, includendo espressamente il riferimento al patrimonio agroalimentare. Viene inoltre introdotto un nuovo Capo II-bis dedicato ai delitti contro tale patrimonio, con la riformulazione di alcune fattispecie e l’introduzione di nuovi articoli.

Tra le novità figurano:

  • l’aggiornamento della disciplina sulla contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni protette;
  • l’introduzione del nuovo reato di frode alimentare;
  • l’introduzione del reato di commercio di alimenti con segni mendaci;
  • la previsione di aggravanti specifiche per condotte riguardanti DOP, IGP, biologico, falsi documenti e fatti di particolare gravità;
  • l’introduzione di pene accessorie e misure interdittive in presenza di determinate condizioni.

La finalità della norma è rendere più efficace la risposta dell’ordinamento nei confronti delle condotte idonee a ledere la fiducia del consumatore, la correttezza del mercato e l’autenticità delle produzioni agroalimentari.

Frode alimentare e segni mendaci

Il nuovo articolo 517-sexies del Codice Penale disciplina la frode alimentare, riferita a condotte poste in essere nell’esercizio di attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, quando alimenti, acque o bevande siano non genuini oppure sostanzialmente difformi rispetto a origine, provenienza, qualità o quantità indicate, dichiarate o pattuite.

Il nuovo articolo 517-septies riguarda invece il commercio di alimenti con segni mendaci, con riferimento all’utilizzo di segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli, anche figurative, idonee a indurre in errore il compratore su origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti.

La norma tiene conto anche delle modalità di commercializzazione più attuali, includendo le tecniche di comunicazione a distanza e gli strumenti digitali nelle reti telematiche.

Tracciabilità: sanzioni più incisive

La legge interviene anche sul Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190, relativo agli obblighi derivanti dall’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di tracciabilità sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 48.000 euro oppure pari al 3 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo risulti superiore, con limite massimo comunque fissato a 150.000 euro.

La norma prevede inoltre che, per le violazioni documentali o formali che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l’autorità competente assegni un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea prima dell’irrogazione della sanzione.

Si tratta di un passaggio di particolare rilievo, poiché distingue le irregolarità meramente formali dalle violazioni idonee a incidere sulla sicurezza e sulla ricostruibilità effettiva della filiera.

Informazione al consumatore ed etichettatura

La Legge n. 75/2026 modifica anche il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

Gli aggiornamenti riguardano, tra l’altro, le sanzioni relative a:

  • pratiche leali di informazione;
  • denominazione dell’alimento;
  • elenco degli ingredienti;
  • indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza.

In diverse ipotesi la sanzione può essere parametrata anche al 3 per cento del fatturato totale annuo, entro limiti massimi stabiliti dalla legge.

L’intervento rafforza il principio secondo cui l’informazione alimentare non rappresenta un mero adempimento formale, ma uno strumento essenziale di trasparenza, tutela del consumatore e correttezza del mercato.

Produzioni DOP, IGP e contrassegno di sicurezza

La Legge dedica particolare attenzione alle produzioni a Denominazione di Origine Protetta e Indicazione Geografica Protetta.

È prevista la possibilità, su base volontaria, di dotare i prodotti agroalimentari DOP e IGP di uno speciale contrassegno, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con funzione di carta valori. Il contrassegno dovrà essere realizzato con materiali e tecniche di sicurezza idonei ad assicurare protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo tracciabilità e autenticità del prodotto.

La concreta definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di fabbricazione, distribuzione, uso e controllo è demandata a un successivo decreto ministeriale.

Filiera bufalina e prodotti lattiero-caseari

La Legge introduce specifiche misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina.

È istituito, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati, destinato a raccogliere dati su produzione, trasformazione e commercializzazione. La piattaforma dovrà assicurare interoperabilità con la Banca Dati Nazionale del sistema di identificazione e registrazione, al fine di consentire controlli ufficiali anche incrociati sulla tracciabilità del latte bufalino e dei prodotti di trasformazione.

Il provvedimento prevede inoltre un piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari DOP e IGP, con particolare riferimento alla verifica della coerenza tra quantitativi di latte, cagliate e produzioni dichiarate.

Blocco ufficiale temporaneo

Di particolare interesse operativo è l’introduzione del nuovo articolo 18-bis nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al blocco ufficiale temporaneo.

In materia agroalimentare e della pesca, l’organo accertatore può disporre il blocco temporaneo del prodotto o dei mezzi tecnici della produzione in presenza di violazioni documentali di carattere formale che non comportino rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale.

Il soggetto sottoposto a controllo può trasmettere la documentazione idonea entro dieci giorni. In caso di regolarizzazione, il prodotto viene svincolato; in caso contrario, il blocco può essere convertito in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla legge.

La disposizione appare orientata a gestire in modo proporzionato le irregolarità documentali, evitando automatismi sanzionatori nei casi in cui non emergano profili sostanziali di rischio, ma mantenendo al contempo strumenti di tutela e controllo.

Cabina di regia per i controlli agroalimentari

La Legge n. 75/2026 istituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare.

L’organismo è chiamato a promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo, redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari e promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e il contrasto alle frodi.

Il coordinamento tra amministrazioni, autorità competenti e organismi di controllo rappresenta uno degli elementi centrali del nuovo impianto normativo.

Interesse per i Tecnici della Prevenzione

Le disposizioni introdotte dalla Legge n. 75/2026 presentano un evidente interesse per i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, in particolare per coloro che operano nei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, nei servizi veterinari, nei controlli ufficiali e nelle attività di vigilanza.

Il provvedimento rafforza ambiti direttamente collegati alla prevenzione:

  • sicurezza alimentare;
  • tracciabilità;
  • correttezza delle informazioni al consumatore;
  • controlli ufficiali;
  • contrasto alle frodi;
  • tutela delle produzioni certificate;
  • coordinamento tra autorità competenti;
  • gestione proporzionata delle irregolarità documentali.

L’evoluzione normativa conferma la centralità del controllo ufficiale come strumento di tutela della salute pubblica, del consumatore e della leale concorrenza.

Considerazioni finali

La Legge n. 75/2026 rappresenta un intervento ampio e articolato, destinato a incidere in modo significativo sul sistema di tutela dei prodotti alimentari italiani.

La riforma non si limita all’inasprimento delle sanzioni, ma introduce strumenti di tracciabilità, coordinamento, controllo e prevenzione che richiedono attenzione da parte degli operatori economici, delle autorità competenti e dei professionisti impegnati nel settore.

ATS UNPISI continuerà a promuovere l’aggiornamento professionale sui principali sviluppi normativi in materia di sicurezza alimentare, controlli ufficiali e tutela del consumatore.

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