ATS UNPISI informa gli iscritti e i professionisti interessati in merito ai recenti chiarimenti forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e sugli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture sanitarie.

La corretta gestione dei rifiuti sanitari rappresenta uno degli elementi fondamentali per la tutela della salute pubblica, della sicurezza degli operatori e della protezione dell’ambiente.

Proprio per questo motivo assumono particolare rilievo i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito di un interpello ambientale promosso dalla Provincia Autonoma di Bolzano, finalizzato ad approfondire alcuni aspetti applicativi della disciplina relativa alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

La sterilizzazione dei rifiuti sanitari: un sistema speciale di gestione

La disciplina dei rifiuti sanitari è regolata dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, che prevede specifiche modalità di trattamento finalizzate a garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Tra queste assume particolare importanza la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, operazione che consente di ridurre il rischio biologico associato ai rifiuti prodotti nell’ambito delle attività sanitarie.

Il Ministero ricorda che, in linea generale, tali operazioni devono essere effettuate presso impianti autorizzati. Tuttavia, la normativa prevede una specifica deroga per gli impianti di sterilizzazione installati all’interno del perimetro delle strutture sanitarie, purché siano rispettate precise condizioni operative e vengano trattati esclusivamente i rifiuti prodotti dalla medesima struttura sanitaria o da strutture ad essa funzionalmente collegate.

La deroga autorizzativa riguarda l’impianto, non il soggetto gestore

Uno dei chiarimenti più significativi riguarda l’ambito di applicazione della deroga prevista dall’articolo 7 del D.P.R. 254/2003.

Secondo il Ministero, l’esenzione dall’autorizzazione ordinaria riguarda l’impianto di sterilizzazione in quanto tale e non dipende dalla titolarità o dalla forma gestionale adottata. Ciò significa che la presenza di un soggetto esterno incaricato della gestione dell’impianto non determina automaticamente la perdita del regime derogatorio, purché continuino a sussistere le condizioni previste dalla norma.

L’individuazione dei soggetti responsabili deve essere effettuata valutando concretamente gli obblighi attribuiti dalle parti nei rapporti contrattuali che regolano la gestione dell’impianto.

Nessuna deroga per VIA e valutazioni ambientali

Particolarmente importante è il chiarimento relativo alle procedure di valutazione ambientale.

Il Ministero precisa che la deroga autorizzativa prevista dal D.P.R. 254/2003 riguarda esclusivamente il regime autorizzativo degli impianti e non si estende alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Gli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo continuano pertanto a essere assoggettati alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) previste dalla normativa vigente, nonché, ove applicabile, alle procedure di Valutazione di Incidenza ambientale.

Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante per le strutture sanitarie e per i soggetti che intendano realizzare nuovi impianti.

Responsabilità condivisa nella gestione del processo

Il documento affronta inoltre il tema delle responsabilità connesse all’attivazione e al corretto funzionamento degli impianti di sterilizzazione.

Il Ministero richiama l’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 254/2003, evidenziando come la responsabilità dell’attivazione dell’impianto e dell’efficacia del processo di sterilizzazione ricada sia sul direttore o responsabile sanitario della struttura sia sul gestore dell’impianto stesso.

La norma individua quindi una responsabilità concorrente che prescinde dalla modalità di gestione adottata e che impone a tutti i soggetti coinvolti un’attenta verifica dell’efficacia del trattamento e della conformità delle procedure applicate.

Dopo la sterilizzazione: quale regime giuridico?

Un ulteriore aspetto affrontato dall’interpello riguarda la classificazione dei rifiuti sanitari una volta completato il processo di sterilizzazione.

Il Ministero ribadisce che i rifiuti sanitari sterilizzati sono assimilati ai rifiuti urbani e devono essere gestiti con il codice EER 20 03 01, seguendo il regime giuridico previsto per i rifiuti urbani.

Le strutture sanitarie, in qualità di utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani, possono scegliere di conferire tali rifiuti al servizio pubblico oppure avvalersi di operatori privati, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

La disciplina tariffaria applicabile resta quella prevista dall’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, con le possibilità di esclusione parziale della componente tariffaria nei casi espressamente previsti dalla legge.

Le implicazioni per i Tecnici della Prevenzione

I chiarimenti ministeriali assumono particolare interesse per i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro impegnati nelle attività di vigilanza, controllo e verifica presso strutture sanitarie e impianti di gestione dei rifiuti.

L’individuazione delle responsabilità, la corretta applicazione delle deroghe normative, la verifica delle procedure di sterilizzazione e la gestione dei flussi di rifiuti rappresentano aspetti fondamentali per garantire il rispetto della normativa e la tutela della salute pubblica.

La gestione dei rifiuti sanitari continua infatti a rappresentare uno dei settori nei quali prevenzione, sicurezza ambientale e organizzazione dei processi devono operare in maniera integrata e coordinata.

Per approfondire si rimanda al testo della “Risposta a interpello ex art. 3-septies D.Lgs. 152/2006 – Chiarimenti in materia di trattamento di sterilizzazione dei rifiuti sanitari“.

Per una corretta applicazione delle disposizioni si raccomanda la consultazione integrale dell’interpello ministeriale e della normativa vigente.

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