Dal recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668 nuove misure per rafforzare la prevenzione dell’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro. Aggiornati gli obblighi di valutazione del rischio, monitoraggio e sorveglianza sanitaria.

L’amianto continua a rappresentare uno dei più rilevanti fattori di rischio occupazionale, nonostante il divieto di utilizzo introdotto in Italia ormai da oltre trent’anni.

La presenza di materiali contenenti amianto in edifici, infrastrutture, impianti industriali e opere civili rende infatti ancora oggi necessario mantenere elevati standard di prevenzione durante le attività di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, bonifica e gestione delle emergenze.

In questo contesto si inserisce il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2668, aggiornando il quadro normativo nazionale in materia di protezione dei lavoratori esposti all’amianto e modificando il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008.

Una normativa aggiornata alle nuove conoscenze scientifiche

L’intervento legislativo nasce dall’esigenza di adeguare la disciplina italiana alle più recenti evidenze scientifiche e agli indirizzi europei in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’obiettivo è rafforzare la prevenzione dell’esposizione alle fibre aerodisperse, ridurre il rischio di patologie professionali e migliorare la protezione dei lavoratori coinvolti in attività che possono determinare il rilascio di amianto.

Il decreto interviene su numerose disposizioni del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, introducendo un approccio maggiormente orientato alla prevenzione, alla valutazione preventiva del rischio e al controllo delle esposizioni.

Più attenzione alla valutazione preventiva

Uno degli aspetti maggiormente rafforzati riguarda la fase preliminare alle lavorazioni.

Prima dell’avvio di interventi di manutenzione, demolizione, ristrutturazione o bonifica, il datore di lavoro è chiamato ad adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l’eventuale presenza di materiali contenenti amianto, ricorrendo alla documentazione disponibile, ai registri dedicati e alle informazioni fornite dai proprietari degli immobili.

Una valutazione preventiva sempre più accurata rappresenta infatti il primo e più efficace strumento di prevenzione, consentendo di pianificare gli interventi in sicurezza e di limitare il rischio di esposizioni accidentali.

Ambito di applicazione più ampio

Il nuovo decreto amplia inoltre il campo di applicazione della disciplina, ricomprendendo espressamente ulteriori attività lavorative nelle quali il rischio di esposizione può manifestarsi.

Oltre ai tradizionali interventi di rimozione, bonifica, manutenzione e demolizione, assumono particolare rilevanza anche attività quali gli scavi in particolari formazioni geologiche contenenti minerali fibrosi, nonché alcune operazioni di gestione delle emergenze e degli eventi naturali estremi che possono determinare il rilascio di fibre di amianto.

Rafforzate sorveglianza sanitaria e monitoraggio

Il decreto aggiorna anche gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

Viene ribadita l’importanza di un monitoraggio sanitario periodico, calibrato dal medico competente in funzione dell’entità del rischio, nonché della verifica dell’idoneità all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie quando necessari.

Contestualmente vengono rafforzati gli strumenti di raccolta dei dati epidemiologici e di registrazione delle patologie correlate all’amianto, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza del fenomeno e supportare le future politiche di prevenzione.

Il ruolo del Tecnico della Prevenzione

L’evoluzione della normativa conferma ancora una volta il ruolo centrale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nella gestione del rischio amianto.

La sua attività non si esaurisce nella verifica del rispetto delle prescrizioni normative, ma si estende alla valutazione dei processi, all’analisi dei rischi, al controllo delle misure di prevenzione e protezione e al supporto tecnico nei confronti di imprese, professionisti e istituzioni.

Sempre più spesso il Tecnico della Prevenzione opera quale facilitatore dei processi di conformità normativa, promuovendo comportamenti sicuri, favorendo il dialogo tra i diversi attori coinvolti e contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione.

Si tratta di una funzione che richiede competenze multidisciplinari, capacità di interpretare scenari complessi e una costante integrazione tra aspetti sanitari, tecnici, ambientali e organizzativi.

Una prevenzione che guarda al futuro

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 213/2025 confermano come la gestione del rischio amianto non possa essere considerata un tema del passato.

La presenza diffusa di materiali contenenti amianto nel patrimonio edilizio e infrastrutturale italiano rende infatti indispensabile mantenere elevati livelli di attenzione, soprattutto in vista degli interventi di riqualificazione energetica, rigenerazione urbana, manutenzione straordinaria e adeguamento delle infrastrutture.

In questo scenario la prevenzione assume un ruolo sempre più strategico.

Investire nella formazione, nella valutazione preventiva dei rischi, nell’innovazione delle tecniche di monitoraggio e nella qualificazione delle professionalità coinvolte significa ridurre concretamente l’esposizione dei lavoratori e contribuire alla tutela della salute pubblica.

È questa la direzione indicata dal legislatore europeo e nazionale: una sicurezza sempre più fondata sulla conoscenza, sulla programmazione e sulla capacità di prevenire i rischi prima che si traducano in danni per la salute.


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