L’Albo Nazionale Gestori Ambientali aggiorna le indicazioni operative sull’utilizzo dei codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), recependo le novità introdotte dal nuovo decreto sui centri di raccolta. Le modifiche puntano a uniformare le iscrizioni, semplificare le attività degli operatori e rafforzare la corretta classificazione dei rifiuti lungo l’intera filiera.

La classificazione dei rifiuti rappresenta uno dei cardini dell’intero sistema di gestione ambientale. Da essa dipendono la corretta attribuzione degli obblighi normativi, la scelta delle modalità di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento e, non ultimo, l’efficacia dei controlli ufficiali.

Per questo motivo ogni aggiornamento riguardante i codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) assume un’importanza che va ben oltre il semplice aspetto amministrativo.

Con la Circolare n. 7 del 14 luglio 2026, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito nuove indicazioni operative sull’utilizzo dei codici EER nelle iscrizioni all’Albo, adeguando la disciplina alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, che ha completamente rinnovato la disciplina dei centri di raccolta comunali.

Un aggiornamento che nasce dall’evoluzione della normativa

Il nuovo decreto ministeriale del marzo 2026 ha sostituito la precedente disciplina dei centri di raccolta, ampliando l’elenco delle tipologie di rifiuti conferibili dalle utenze domestiche attraverso l’introduzione di ulteriori codici EER.

L’evoluzione normativa ha reso necessario un aggiornamento delle modalità con cui tali codici possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L’obiettivo è evitare interpretazioni difformi tra le diverse Sezioni regionali e provinciali dell’Albo e garantire criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

Più flessibilità nella Categoria 1

Uno dei principali chiarimenti riguarda le iscrizioni nella Categoria 1, dedicata alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani.

La circolare precisa che possono essere utilizzati anche codici EER non appartenenti al Capitolo 20 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, purché siano ricompresi tra quelli indicati nell’Allegato 1 del nuovo decreto ministeriale sui centri di raccolta.

Per garantire la corretta identificazione, nei provvedimenti di iscrizione dovrà essere riportata una specifica annotazione che richiami espressamente il decreto ministeriale del 26 marzo 2026.

Si tratta di un chiarimento importante perché consente di rappresentare correttamente la reale natura dei rifiuti conferibili ai centri di raccolta, superando una classificazione esclusivamente fondata sul capitolo di appartenenza dell’EER.

Categoria 4 e Categoria 5: attenzione all’origine del rifiuto

La circolare affronta anche un tema da tempo oggetto di dubbi interpretativi.

Alcuni codici appartenenti al Capitolo 20, normalmente associati ai rifiuti urbani, possono infatti riferirsi, in particolari circostanze, a rifiuti speciali.

Il Comitato Nazionale chiarisce che tali codici possono essere utilizzati anche nelle iscrizioni in Categoria 4, quando il rifiuto deriva da attività produttive e possiede quindi la natura di rifiuto speciale.

Tra gli esempi indicati figurano:

  • carta e cartone;
  • rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense;
  • oli e grassi commestibili;
  • residui biodegradabili derivanti dalle attività di preparazione dei cantieri.

La stessa possibilità viene estesa anche alla Categoria 5, nei casi in cui questa comprenda il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi secondo quanto previsto dall’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006.

La classificazione del rifiuto resta una responsabilità tecnica

Uno degli aspetti più interessanti della circolare riguarda il principio, ormai consolidato nella normativa ambientale, secondo cui la classificazione del rifiuto non dipende esclusivamente dal codice EER, ma dalla corretta valutazione della sua origine, delle caratteristiche e del processo che lo ha generato.

È un concetto fondamentale.

Lo stesso codice può assumere significati differenti in relazione al contesto produttivo dal quale il rifiuto proviene.

Per questo motivo la corretta attribuzione del codice EER richiede competenze tecniche, conoscenza del ciclo produttivo e una valutazione documentata delle caratteristiche del rifiuto.

L’aggiornamento dell’Albo conferma quindi un approccio sostanziale, nel quale prevale la corretta qualificazione del rifiuto rispetto ad una lettura meramente formale dell’elenco europeo.

Un tassello importante verso la tracciabilità

La corretta identificazione dei codici EER rappresenta anche uno dei presupposti fondamentali della nuova stagione della digitalizzazione della gestione dei rifiuti.

L’entrata a regime del RENTRI, la progressiva digitalizzazione dei formulari e dei registri di carico e scarico e l’interconnessione tra banche dati pubbliche richiedono infatti informazioni sempre più precise e coerenti.

Errori nella classificazione possono determinare criticità amministrative, difficoltà nella tracciabilità dei flussi e possibili contestazioni durante le attività di controllo.

Uniformare l’utilizzo dei codici significa quindi migliorare l’affidabilità dell’intero sistema informativo ambientale.

Il ruolo del Tecnico della Prevenzione

Le novità introdotte dalla circolare confermano ancora una volta quanto la gestione dei rifiuti richieda competenze multidisciplinari.

Il Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro rappresenta una figura centrale sia nell’ambito pubblico sia nel settore privato.

Nelle Autorità Competenti partecipa alle attività di vigilanza e controllo, verificando la corretta applicazione della normativa ambientale, la conformità delle autorizzazioni e la gestione documentale dei rifiuti.

Nel settore privato supporta imprese, enti e consulenti nella corretta classificazione dei rifiuti, nella gestione della documentazione ambientale, negli audit di conformità e nell’organizzazione dei sistemi aziendali di gestione ambientale.

Sempre più frequentemente il Tecnico della Prevenzione svolge anche un ruolo di facilitatore della compliance ambientale, contribuendo a trasformare gli obblighi normativi in strumenti di miglioramento organizzativo, prevenzione degli illeciti e tutela dell’ambiente.

Una gestione moderna richiede competenze e uniformità

L’aggiornamento emanato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali non introduce soltanto nuove indicazioni operative.

Esso rappresenta un ulteriore passo verso un sistema di gestione dei rifiuti sempre più omogeneo, trasparente e coerente con i principi dell’economia circolare e della sostenibilità.

La corretta classificazione dei rifiuti costituisce infatti il punto di partenza dell’intera filiera ambientale: dalla raccolta al trasporto, dal recupero allo smaltimento, fino ai controlli ufficiali e alla tracciabilità digitale.

In questo percorso, competenze tecniche, aggiornamento professionale e collaborazione tra imprese, professionisti e istituzioni diventano elementi essenziali per garantire un sistema capace di coniugare tutela ambientale, semplificazione amministrativa e certezza del diritto.

Per il Tecnico della Prevenzione, tutto ciò conferma un ruolo sempre più strategico: non soltanto verificare il rispetto della norma, ma accompagnare organizzazioni e operatori verso una gestione dei rifiuti fondata sulla qualità, sulla responsabilità e sulla cultura della prevenzione.


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