Anche per il triennio 2020-2022, l’obbligo formativo è fissato a 150 Crediti ECM per tutti i Professionisti

(tale obbligo ovviamente può essere minore in relazione ad individuali esoneri esenzioni e/o riconoscimenti di bonus per formazione pregressa effettuata in linea con il programma ECM)

Il suddetto adempimento ECM è stato definito dalla Commissione nazionale per la Formazione continua con la delibera del 18.12.2019.

Tale delibera prevede inoltre, nel caso non si sia riusciti a completare l’obbligo formativo del triennio 2017-2019 appena concluso, la possibilità di completare tale obbligo fino al 31 dicembre 2020 per eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2020.

Importante novità, a vantaggio degli iscritti agli Ordini ed agli albi, arriva anche dalla Federazione nazionale TSRM-PSTRP attraverso l’attivazione del Dossier Formativo di Gruppo che permetterà, ai Professionisti che rispetteranno il suddetto DFG, di ottenere due bonus una riduzione dell’obbligo Formativo ECM per ciascun iscritto pari a: 30 crediti ECM riconosciuti per il triennio 2017-2019 e ulteriori 30 crediti ECM per il triennio 2020-2022. Entrando nell’area riservata del portale CoGeAPS ogni professionista potrà già verificare l’avvenuto accredito dei 30 + 30 crediti ECM.

Altra riduzione dell’obbligo formativo potrà essere ottenuta con la compilazione del Dossier Formativo Individuale (istruzione per la compilazione del Dossier)

Vi suggeriamo di controllare la vostra posizione ECM accedendo al portale CoGeAPS e my ecm agenae per verificare la Vostra posizione ECM ed il riconoscimento del suddetto DFG TSRM-PSTRP

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

  • Update 10.10.2021 by Angelo Foresta

Nota a cura di A. Foresta, componente Comitato Esecutivo CoGeAPS, riguardante lo spostamento dei crediti ECM e chiarimento per gli iscritti Ordine TSRM PSTRP che svolgono la professione prima dell’entrata in vigore della L. 3/2018

Scadenza Spostamento Crediti ECM 31-12-2021

problematica ECM-Cogeaps


  • Update 08.10.2021 by EDITeam

La Federazione Nazionale Ordini, con la circolare n. 80/2021 scaricabile al sottostante link, ha fornito indicazioni circa lo spostamento dei crediti ECM, che può essere eseguito dal singolo professionista entro e non oltre il 31 dicembre 2021
FNO TSRM PSTRP Scadenza adempimenti ECM

FNO TSRM PSTRP Scadenza adempimenti ECM


  • Update 05.10.2021 by Alfredo Gabriele Di Placido, TPALL
Sileri annuncia il pugno duro sull’ECM da gennaio 2022, ma il controllo e le sanzioni sono attribuite ai singoli Ordini.

Formazione e aggiornamento professionale “sono i primi e più importanti pilastri per l’attività di ogni professionista sanitario”, ha dichiarato in una recente intervista l’on. Pierpaolo Sileri, annunciando l’avvio per il prossimo anno di controlli da parte degli Ordini professionali sugli obblighi formativi dei professionisti sanitari.

A fine anno scade infatti la deroga per il recupero dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019. Deroga che il governo non ha intenzione di prorogare: i professionisti sanitari “avranno circa 3 mesi per assolvere al loro obbligo formativo”.

L’intenzione di eliminare proroghe e deroghe era già stata anticipata dal presidente CoGeAps (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) Enrico De Pascale: “Il 2021 è l’ultimo anno concesso dalla Commissione nazionale ECM per maturare crediti che possono essere spostati nelle annualità precedenti. Dopo il 2021 questa attività non sarà più possibile, quindi è fondamentale che il professionista prenda atto della propria situazione formativa e colga questa opportunità per sanare la situazione”.

L’attività di formazione e aggiornamento professionale non deve essere un mero pro-forma né tantomeno un adempimento burocratico. Invece deve essere occasione di aggiornamento per un professionista sanitario che si trova ad operare all’interno di scenari in continua evoluzione.

Prendiamo la professione del Tecnico della prevenzione, che agisce in ambiti ad elevata evoluzione normativa (si pensi ai cambiamenti legislativi in materia alimentare con l’abrogazione degli storici regolamenti 854 e 882 del 2004), nonché tecnica (con sempre nuovi dispositivi di protezione ed attrezzature per ridurre o eliminare i rischi occupazionali).

L’obbligo formativo è stabilito dal D.Lgs 502/1992, riforma sanitaria bis. L’articolo 16-quater dispone: “La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista”. L’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 ha poi fissato procedure ed enti preposti alla “Formazione continua nel settore Salute”.

Vale la pena ricordare il comma 2 dell’articolo 25 dell’Accordo, frase semplice ma secca: “Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva”. Precetto presente nei codici deontologici di ogni professione sanitaria. In base a ciò, oltreché alla Legge 24/2017 sulla responsabilità del professionista sanitario, gli Ordini professionali dovranno vigilare ed adottare provvedimenti nei confronti dei professionisti inadempienti procedendo per gradi disciplinari: con l’avvertimento; con la censura; con la sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6; fino alla radiazione dall’Ordine.

Per non parlare dei casi limite, con esiti di carattere amministrativo o addirittura penale, in cui l’aggiornamento del professionista potrebbe costituire elemento dirimente per una condanna.

Le aziende sanitarie, socio-sanitarie, di diagnosi, riabilitazione e cura del settore pubblico e privato hanno finora tentato di ottemperare, a macchia di leopardo, agli obblighi di formazione professionale ed aggiornamento del personale loro afferente, ma le aziende non sono riuscite a soddisfare le esigenze di aggiornamento verso tutti i dipendenti, pertanto sarà il singolo professionista a dover colmare, a proprie spese, il debito formativo triennale.

Nell’ultimo decennio, molte società scientifiche ed associazioni professionali, sono andate a supporto delle esigenze formative dei professionisti, progettando ed erogando Corsi ed Eventi di aggiornamento, utilizzando unicamente le risorse umane e le quote annuali degli associati, senza usufruire di alcun finanziamento pubblico e, laddove è stato possibile, con il sostegno delle imprese sponsor.

Tra queste ultime, anche l’UNPISI ha accolto le esigenze della categoria dei Tecnici della prevenzione, in linea con le finalità istituzionali, ed a seguito del recente riconoscimento ministeriale come Associazione tecnico-scientifica (ATS) ai sensi della Legge 24/2017 e del DM 2 agosto 2017, il lavoro diventerà ancora più interessante.

Inizierà la nuova sfida della redazione di documenti e di linee guida da adottare a norma della già citata legge Gelli-Bianco (art.5), di concerto, continuerà l’impegno nel garantire ai colleghi il fabbisogno dei crediti ECM, che rappresenta sì un obbligo di legge, ma ancor di più un obbligo etico-deontologico.

Dietro le quinte dell’UNPISI c’è grande fermento: il 2022 per la formazione sarà un anno determinante. Con un occhio rivolto sia ai colleghi della Pubblica amministrazione, sia ai tanti, bravi e competenti colleghi che operano nel settore privato. Tra i titoli in cartellone, un evento formativo sullo “sviluppo delle capacità comunicative e di leadership”, ed un corso modulare sulle “competenze chiave” dei Tecnici della prevenzione, utile sia come strumento di preparazione per chi è all’inizio della sua professione, sia come strumento di aggiornamento per chi è già di ruolo.

Che siate neolaureati o professionisti navigati, l’ATS UNPISI è strumento e risorsa fondamentale per ogni Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

Abbiate un po’ di pazienza: il sipario sta per aprirsi!