FAQ – Domande ricorrenti

Home/La Professione/Ordine – Albo TPALL/FAQ – Domande ricorrenti
FAQ – Domande ricorrenti2021-01-14T12:20:49+01:00
Chi si deve iscrivere agli ordini – albi professionali?2021-01-14T11:30:52+01:00

La normativa prevede che Per l’esercizio di ciascuna delle Professioni Sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo (Legge 11 gennaio 2018, n. 3 Capo II  DEGLI ALBI PROFESSIONALI art 5).

L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (DM 13/03/2018 – art 1 comma 4), che recita: L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge. Da quanto prescritto l’iscrizione agli Albi professionali è obbligatoria per tutti i professionisti che a qualsiasi titolo esercitano la Professione.

Da quanto disposto sono esonerati dall’iscriversi all’Albo professionale tutti colori che sono disoccupati, o che NON esercitano la Professione nella fattispecie coloro che nella produzione di atti, documentazioni, certificazioni, prestazioni professionali (comprese le docenze se effettuate come laureato in Tecniche della Prevenzione), ecc., non appongono la propria firma come Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ovvero nell’esercizio di cui sopra non si riferiscono al titolo di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

Abbiamo tempo per iscriversi fin al settembre 2019?2021-01-14T11:31:47+01:00

NO, tale termine (cioè 18 mesi dalla data di pubblicazione della L.3/18) è indicato dalla norma esclusivamente quale periodo temporale delle funzioni in carico alle AMR (Associazioni Maggiormente Rappresentative) che nella fase transitoria mantengano il ruolo di rappresentanza professionale e quindi assolveranno a quelle che successivamente saranno le funzioni delle Commissioni di Albo.

I Professionisti quindi devono iniziare il processo iscrizione con l’avvio del sistema ovvero dal 1 Luglio 2018.

La tassa d’iscrizione la paga l’ente di appartenenza?2021-01-14T11:37:38+01:00

Premettendo che se fosse possibile tale condizione troverebbe ovvio gradimento, per correttezza ed onestà informativa diviene comunque essenziale riportare quanto segue:

La sentenza Cass. N. 777612015, sancisce l ‘obbligo dell’Ente datore di lavoro di rimborsare all’avvocato pubblico dipendente la tassa annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’ente datore di lavoro. Questa sentenza non può trovare applicazione alle Professioni sanitarie in quanto:

  • la sentenza fa specifico riferimento alla professione forense, per la quale é vigente una normativa specifica (L. 339/2003) che inibisce al pubblico dipendente, anche assunto a tempo parziale, QUALSIASI forma di esercizio libero professionale dell’attività di avvocato, a tutela sia dell’imparzialità e buon andamento della P.A., sia dell’indipendenza della professione forense.
  • per la nostra Professione, come per le altre PPSS,  vige il regime dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 il quale, per i pubblici dipendenti, non fa divieto assoluto di attività a favore di soggetti terzi rispetto al datore di lavoro; in linea generale è infatti possibile svolgere prestazione occasionale previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza, subordinata al requisito dell’assenza di conflitto d’interessi (art. 53 comma 7); oltre ciò sono altresì previste prestazioni non sono soggette ad alcuna autorizzazione (es. incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; gli incarichi per i quali vi è prevista aspettativa; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali; le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica , vedi comma 6). Quanto espresso tende potenzialmente anche a superare il limite previsto dal punto 5 dell’art. 13 del D.Lgs 81/08 e smi, in quanto all’organo di vigilanza viene preclusa l’attività di consulenza sul territorio nazionale, in proposito va ricordato che il riferimento alla presente limitazione non può che essere esclusivamente riferito al contesto della norma, ovvero il D.Lgs 81/08, ed all’attività di “consulenza”
  • con riferimento alla sentenza sopra citata la stessa non può essere ribaltata di fatto come emessa, alle altre amministrazioni in quanto, ai sensi dell’art.1 c. 132 L- 311/04, vi è divieto di adottare provvedimenti per l’estensioni di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
  • ultimo elemento e NON trascurabile è che il possesso dell’iscrizione all’albo professionale, oltre al titolo abilitante, è per le PPSS, un requisito di accesso professionale nonché di accesso concorsuale ed in quanto tale il possesso ed mantenimento dello stesso è in carico al professionista.

Si riporta in proposito a quanto esposto una delle sentenze sul tema emessa del Tribunale di Milano – articolo sole 24 H 

Ogni anno dovrò pagare la quota prevista per la prima iscrizione?2021-01-14T11:58:43+01:00

NO. La tassa di concessione governativa (168 €) è obbligatoria (per tutti gli Ordini, quindi anche avvocati, architetti ….) solo all’atto della prima iscrizione, come i Diritti di Segreteria ed il Bollo. Dal secondo anno si paga solamente la tassa annuale di iscrizione al proprio Ordine territoriale: oggi oscilla tra gli 65 e i 165 € a seconda dell’Ordine a cui si è iscritti. La tassa annuale d’iscrizione è deliberata dall’Assemblea dei Soci di ciascun Ordine su proposta del Consiglio Direttivo; in tale sede i professionisti potranno esprimere le proprie istanze

Ai concorsi mi chiedono l’iscrizione all’albo ma come faccio in questa fase?2021-01-14T11:59:34+01:00

L’iscrizione all’Albo professionale costituisce requisito per la partecipazione ai concorsi pubblici. Tuttavia il Ministero della Salute accoglie la richiesta avanzata dalla Federazione N.O. TSRM-PSRTP, sollecitata dalle Associazioni professionali, che in questa per in questa fase costituenda degli Albi, l’assenza di Iscrizione all’albo professionale non sia considerata motivo di esclusione concorsuale. I candidati, indica il Ministero, potranno essere “ammessi con riserva le persone abilitate all’esercizio di una delle sopra citate 17 professioni sanitarie, qualora risultassero ancora non in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’albo professionale quale requisito indispensabile ai fini dell’assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici. Tale requisito dovrà essere richiesto dalle strutture e, pertanto, esibito dall’interessato al termine del perfezionamento della relativa iscrizione all’albo”

Perché i soci UNPISI non pagheranno i diritti di segreteria?2021-01-14T12:00:16+01:00

Non è esatto, per i soci UNPISI, come avviene per i soci delle altre AMR, sarà direttamente l’Associazione ad assolvere per loro conto a tale impegno e quindi agli Associati, che già nel 2018 (entro 30 settembre 2018) hanno pagato la quota associativa, non sarà richiesto direttamente il pagamento dei 35 € previsti per i Diritti di Segreteria (pagamento conto terzi). Tale impegno per le Associazioni Maggiormente Rappresentative trova due principali motivazioni, la prima rappresentata dal riconoscimento diretto delle AMR verso tutti quei Professionisti che negli anni hanno riconosciuto, anche solo attraverso il pagamento della quota associativa, il valore e l’impegno delle Associazioni nella rappresentanza professionale; la seconda è che il possesso dei dati degli Associati, permette un processo amministrativo di valutazione e di segreteria più rapido rispetto a coloro che non sono noti quali professionisti.
Si ricorda inoltre che tale esonero è previsto per gli Associati solo per le iscrizioni agli Ordini – Albi che avverranno entro il 2018.

Quali possono essere le opportunità per i professionisti?2021-01-14T12:01:24+01:00

Cassa Previdenziale: sono già avviati contatti con Enti dedicati per costituire la Cassa Previdenziale degli Ordini TSRM-PSRTP; l’alto n° di professionisti negli Ordini favorirà sicuramente la riduzione dei contributi pensionistici versati.

Assicurazione Professionale (per altro obbligatoria legge 24/17): possibilità di comprendere/integrare nella tassa d’iscrizione all’Ordine, l’Assicurazione sul rischio specifico (non generico di esercizio di Professione Sanitaria come ad es. spesso offerto dalle OO.SS. e/o polizze in convezione con le Aziende Sanitarie) del professionista Tecnico della Prevenzione. Già oggi UNPISI offre ai Tecnici della Prevenzione una specifica ed adeguata copertura assicurativa che, conformemente a quanto previsto dall’art. 10 comma 3 L. 24/2017 (ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave) permette di coprire il DIPENDENTE PUBBLICO, art. 9 L. 24/2017,  dall’azione di «responsabilità amministrativa» nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata SOLO in caso di DOLO o COLPA GRAVE, o il DIPENDENTE PRIVATO: art. 9 L. 24/2017, dall’azione di «rivalsa» nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata SOLO in caso di DOLO o COLPA GRAVE. Come detto le polizze in essere sono in piena linea con la norma e specifiche sul nostro profilo professionale, tuttavia il maggiore numero d’iscritti agli albi professionale permetterebbe di abbattere in maniera considerevole il premio assicurativo da pagare individualmente.

PEC: dotare tutti gli iscritti di Posta Elettronica Certificata gratuita, particolarmente utile per il dialogo con istituzioni ed enti;

Timbro Professionale: che identificherà negli atti e nei documenti prodotti in maniera univoca il Professionista Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

Formazione Professionale: possibilità di predisporre eventi formativi professionale ed ECM sulle specifiche tematiche professionali con abbattimento dei costi.

Quali potrebbero essere i vantaggi per la professione?2021-01-14T12:02:50+01:00

Gli Albi territoriali dei  Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e la relativa Federazione nazionale avranno:

  • Maggiori strumenti (e risorse) a disposizione per la lotta contro l’abusivismo professionale che, combinati con l’inasprimento delle pene contro lo stesso reato previsto dall’art. 12 della legge 3/2018, contribuiranno consistentemente alla riduzione o eliminazione di questa piaga;
  • Maggiori strumenti (e risorse) a disposizione per la promozione della Professione; sia verso i cittadini che verso le istituzioni, vista la presenza obbligatoria di rappresentanti degli Ordini in organi istituzionali come ad esempio Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e relative commissioni (es. Commissione Consultiva Permanente), Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente, Consiglio Superiore di Sanità, Regioni, Organismi di accreditamento, ecc.;
  • Sostenere, con il ruolo istituzionale degli Ordini ed Albi, azioni politiche e sinergie con altre professioni intellettuali affinché, fatti salvi diritti acquisti, siano modificate quelle disposizioni normative che non prevedono il Tecnico della Prevenzione (es Coordinatore della Sicurezza, ecc.) e/o che esonerino il nostro profilo da percorsi aggiuntivi di conseguimento di qualifiche professionali (es. mod C, ecc).
  • Maggiori strumenti (e risorse) a disposizione per la difesa della Professione; in particolare si potrà intervenire con maggiore forza su molti problemi del quotidiano come i Tecnici della Prevenzione sottopagati e/o assunti con qualifiche inappropriate, da alcune strutture private, la deprivazione culturale in alcune aziende pubbliche, il mancato riconoscimento di docenze universitarie e il mancato rispetto di adeguati standard formativi in alcune università, l’immagine distorta e parziale della professione talvolta veicolata da alcuni media …;
  • Poter lavorare su Standard professionali e prestazionali anche di tipo economico a tutela dei dipendenti ed in particolar modo delle attività libero professionali.

Sintetizzando potremo dire: fare le dovute pressioni politiche e sociali fino ad oggi a vantaggio di tutte quelle lobby le quali, con interesse diverso, ci hanno precluso, anche nelle specifiche disposizioni normative, l’esercizio di attività tipicamente proprie dalla nostra Professione e con interessi lontani da quelle che sono le logiche della Prevenzione Primaria tese alla salute del cittadino, dei lavoratori e degli ambienti di vita.

Qual’è l’organizzazione degli ordini e degli albi professionali?2021-01-14T12:03:34+01:00

Gli Ordini TSRM-PSTRP oggi presenti sono 61, e sono su base provinciale, Interprovinciale e/o regionale. Tutti i 61 Ordini sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP, il cui presidente è Alessandro Beux. Dentro ciascun Ordine sono previsti 19 Albi, uno per ciascuna delle professioni sanitarie elencate nel DM 13 marzo 2018: due Albi sono già esistenti, quello dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (ex collegi TSRM) e quelle delle Assistenti sanitarie (precedentemente all’interno degli ex collegi IPASVI). Gli altri 17 Albi interesseranno le restanti 17 Professioni Sanitarie (Tecnici della prevenzione, logopedisti, tecnici di laboratorio, fisioterapisti, ecc.) che erano prive di Albo, e si implementeranno proprio con l’avvio della nuova procedura di iscrizione che si avvierà il 1 luglio 2018. I 61 albi territoriali di una professione, ad esempio dei Tecnici della Prevenzione, saranno riuniti in una Federazione Nazionale degli albi, presumibilmente dal 2020.

Torna in cima