Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021 il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.

Si pone particolare attenzione a quanto dettato nell’Art. 3 comma 7 del suddetto decreto – Mobilità volontaria.

Di fatto si introduce un’importante novità in materia di mobilità volontaria abrogando il nulla osta previamente richiesto all’amministrazione di appartenenza affinché il lavoratore possa trasferirsi in mobilità volontaria presso un’altra amministrazione.

Con le modifiche apportate all’art. 30 del D.lgs. 165/2001, il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza continua ad essere richiesto solo per il personale delle aziende e degli enti del SSN.

Nelle restanti amministrazioni, invece, il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza è richiesto solo nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

Salvo che per il personale delle aziende e degli enti del SSN viene ammessa la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di mobilità volontaria.

All’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «previo assenso dell’amministrazione di appartenenza» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E’ fatta salva la possibilita’ di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali e’ comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.”