Nuova nota della Sezione Accreditamento e Qualità. Continuità operativa per gli studi in attesa del nulla osta e più tempo per completare le procedure previste dalla L.R. 9/2017

La Regione Puglia ha disposto con nota regionale del 05/08/2026 un’ulteriore proroga di sei mesi del regime transitorio previsto per gli studi professionali sanitari disciplinati dall’art. 5, comma 6 della Legge Regionale n. 9/2017, consentendo ai professionisti interessati di proseguire o avviare l’attività secondo le modalità già definite dalla precedente circolare regionale, nelle more del rilascio del nulla osta da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.

Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso, che offre continuità amministrativa agli operatori sanitari e, al tempo stesso, consente alla Regione di completare il percorso di definizione uniforme dei requisiti applicabili agli studi professionali.

La proroga del regime transitorio

Con la nuova nota, la Sezione Accreditamento e Qualità proroga il periodo transitorio già introdotto con la circolare del 25 febbraio 2026.

La misura riguarda esclusivamente:

  • le comunicazioni di apertura già trasmesse ai Dipartimenti di Prevenzione;
  • le comunicazioni che saranno presentate entro il nuovo termine di sei mesi decorrente dalla notifica della nota regionale.

Durante tale periodo continua pertanto ad applicarsi il regime transitorio già delineato dalla Regione.

Cosa cambia per i professionisti

La proroga consente ai professionisti sanitari di operare in condizioni di continuità amministrativa, purché sia stata correttamente attivata la procedura prevista dalla normativa regionale.

In particolare, possono:

  • continuare l’attività coloro che hanno già presentato la comunicazione di apertura e sono in attesa del rilascio del nulla osta;
  • proseguire l’attività anche i professionisti che non avevano ancora presentato la comunicazione, purché provvedano all’immediata attivazione dell’iter previsto;
  • avviare una nuova attività professionale coloro che presentano la comunicazione di apertura secondo le modalità stabilite dalla Regione, pur in assenza del preventivo nulla osta del Dipartimento di Prevenzione.

Il rilascio del nulla osta continua dunque a rappresentare il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, ma la proroga consente, nelle ipotesi previste, di esercitare l’attività nelle more della definizione dell’istruttoria.

Perché la Regione ha disposto la proroga

La decisione trova fondamento nell’esigenza di garantire un’applicazione uniforme della disciplina sull’intero territorio regionale.

La nota richiama infatti l’istituzione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del 29 aprile 2026, di uno specifico tavolo tecnico regionale, incaricato di definire criteri omogenei per l’individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi applicabili agli studi professionali sanitari da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) delle ASL pugliesi.

L’obiettivo è evitare difformità interpretative tra i diversi Dipartimenti di Prevenzione e assicurare uniformità nelle procedure autorizzative.

Attenzione alle scadenze

La proroga non modifica in via definitiva il quadro normativo.

Decorso il nuovo termine di sei mesi, il regime transitorio cesserà di produrre effetti e torneranno ad applicarsi integralmente le disposizioni dell’art. 5, comma 6 della L.R. 9/2017.

Ciò significa che, per gli studi professionali che comunicheranno l’inizio dell’attività successivamente alla scadenza del periodo transitorio, sarà necessario aver ottenuto il nulla osta del Dipartimento di Prevenzione prima di poter esercitare legittimamente l’attività sanitaria.

Implicazioni per i Dipartimenti di Prevenzione

La nota regionale assume rilievo anche per i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, chiamati a gestire un numero significativo di procedimenti autorizzativi.

Il periodo transitorio consentirà di proseguire l’attività istruttoria in un contesto caratterizzato da criteri applicativi progressivamente uniformati attraverso il lavoro del tavolo tecnico regionale.

Parallelamente, gli organi di vigilanza dovranno continuare a tener conto del regime transitorio anche nell’eventuale applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa regionale.

Il ruolo del Tecnico della Prevenzione

Per i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, la proroga conferma il ruolo centrale svolto nei procedimenti di verifica degli studi professionali sanitari.

L’attività tecnica non si limita infatti all’accertamento della conformità strutturale, impiantistica e organizzativa degli ambienti, ma contribuisce a garantire uniformità applicativa, certezza amministrativa e tutela della salute pubblica, assicurando che l’esercizio delle professioni sanitarie avvenga nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale.

L’attività svolta dai Dipartimenti di Prevenzione rappresenta, inoltre, uno strumento fondamentale per accompagnare i professionisti verso la piena conformità ai requisiti richiesti, favorendo un’applicazione omogenea della disciplina su tutto il territorio pugliese.

Conclusioni

La proroga di ulteriori sei mesi rappresenta una misura di equilibrio tra le esigenze di continuità delle attività professionali e la necessità di definire un sistema uniforme di requisiti per gli studi professionali sanitari.

Per i professionisti costituisce un’importante opportunità per completare correttamente gli adempimenti previsti; per i Dipartimenti di Prevenzione consente di proseguire il lavoro istruttorio in un quadro normativo più stabile e uniforme; per i Tecnici della Prevenzione conferma il ruolo essenziale svolto nella verifica dei requisiti, nella tutela della salute collettiva e nel corretto funzionamento del sistema di autorizzazione degli studi professionali sanitari.

Per approfondire

La proroga del regime transitorio rappresenta l’ultimo sviluppo di un percorso istituzionale avviato nei mesi scorsi, che ha visto ATS UNPISI promuovere un confronto con la Regione Puglia finalizzato a favorire un’applicazione uniforme dell’art. 5, comma 6 della L.R. 9/2017 e a garantire certezza operativa ai professionisti sanitari interessati.

Per ripercorrere il contesto che ha preceduto il provvedimento regionale e approfondire le iniziative intraprese dall’Associazione, è possibile consultare l’articolo:

“Studi professionali sanitari: nota ufficiale ATS UNPISI, richiesta di riesame e riscontro della Regione Puglia sull’art. 5, comma 6, L.R. 9/2017”

Link: https://unpisi.it/2026/02/22/studi-professionali-sanitari-nota-ufficiale-ats-unpisi-richiesta-di-riesame-e-riscontro-della-regione-puglia-sullart-5-comma-6-l-r-9-2017/


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