Prosegue il percorso di revisione della disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo. Il nuovo schema di regolamento, predisposto in attuazione dell’articolo 48 del D.L. 13/2023, punta a semplificare gli adempimenti per imprese e operatori, favorire il riutilizzo dei materiali e rafforzare i principi dell’economia circolare. Dopo il parere espresso dal Consiglio di Stato nell’aprile 2026, resta centrale la necessità di coniugare semplificazione amministrativa, tracciabilità e tutela della salute e dell’ambiente.
Terre e rocce da scavo: un settore strategico per la tutela ambientale
La gestione delle terre e rocce da scavo rappresenta una delle questioni più rilevanti nell’ambito della normativa ambientale applicata alle attività edilizie, infrastrutturali e di trasformazione del territorio.
Ogni anno, la realizzazione di opere pubbliche e private comporta la movimentazione di importanti quantitativi di materiali provenienti da scavi, sbancamenti, perforazioni, fondazioni e interventi infrastrutturali.
La loro corretta gestione richiede un’attenta valutazione delle caratteristiche ambientali, delle modalità di utilizzo e delle condizioni che consentono di distinguere i materiali riutilizzabili dai rifiuti.
Si tratta di una distinzione particolarmente importante, poiché determina l’applicazione di differenti regimi giuridici e, conseguentemente, di specifici obblighi per produttori, imprese esecutrici e soggetti coinvolti nella gestione.
In tale contesto si inserisce il percorso di revisione della normativa nazionale, finalizzato a favorire una maggiore razionalizzazione delle procedure senza compromettere i livelli di tutela ambientale e sanitaria.
Dal D.P.R. 120/2017 al nuovo regolamento: cosa prevede la riforma
Il principale riferimento normativo in materia è rappresentato dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
Il regolamento disciplina, tra gli altri aspetti, la gestione dei materiali qualificabili come sottoprodotti, il deposito temporaneo delle terre e rocce classificate come rifiuti, il riutilizzo nel sito di produzione e alcune fattispecie riguardanti i siti oggetto di bonifica.
Con l’articolo 48 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, il legislatore ha previsto l’adozione di un nuovo regolamento per semplificare ulteriormente la disciplina.
La revisione si inserisce nel più ampio processo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di favorire la realizzazione delle opere e delle infrastrutture attraverso procedure più efficienti.
L’intento è quello di ridurre gli oneri amministrativi non necessari, migliorare la certezza applicativa e favorire il recupero e il riutilizzo delle risorse naturali.
La semplificazione, tuttavia, non deve essere confusa con un allentamento dei controlli o con una riduzione delle garanzie ambientali.
Il corretto inquadramento dei materiali e la verifica dei requisiti previsti dalla normativa rimangono condizioni essenziali per prevenire fenomeni di contaminazione e forme di gestione non conformi.
Il percorso normativo: gli sviluppi del 2025 e del 2026
Il processo di revisione ha attraversato diverse fasi istruttorie e di confronto istituzionale.
Nel marzo 2025, lo schema di regolamento è stato sottoposto alla procedura di notifica europea.
Successivamente, il testo è stato oggetto di ulteriori approfondimenti e osservazioni, anche in relazione alle modalità di classificazione dei materiali, alla disciplina dei controlli e alle procedure semplificate.
Un passaggio significativo è intervenuto nell’aprile 2026, quando il Consiglio di Stato ha esaminato una versione riformulata dello schema, trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il parere ha evidenziato il superamento di alcune criticità precedentemente rilevate, ma ha anche richiamato l’attenzione su aspetti che richiedono ulteriori precisazioni.
Tra questi figurano le condizioni per il riutilizzo dei materiali, le modalità di caratterizzazione ambientale e il rapporto tra le disposizioni regolamentari e la disciplina generale sui rifiuti.
Si tratta di questioni particolarmente delicate, poiché incidono direttamente sulla corretta applicazione delle norme e sulla possibilità di verificare il rispetto dei requisiti ambientali.
Fino all’effettiva entrata in vigore del nuovo regolamento, continua ad applicarsi la disciplina vigente del D.P.R. 120/2017.
Terre e rocce da scavo: quando sono sottoprodotti e quando diventano rifiuti?
Uno degli aspetti fondamentali della disciplina riguarda la distinzione tra materiali qualificabili come sottoprodotti e materiali che devono essere gestiti come rifiuti.
L’articolo 184-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 individua le condizioni generali affinché una sostanza o un oggetto possa essere considerato un sottoprodotto.
In particolare, devono essere soddisfatti specifici requisiti relativi all’origine del materiale, alla certezza dell’utilizzo successivo, alla possibilità di impiego diretto e alla legalità dell’utilizzo.
Nel caso delle terre e rocce da scavo, tali condizioni devono essere valutate insieme alle disposizioni speciali previste dal D.P.R. 120/2017.
La qualificazione come sottoprodotto non può pertanto derivare esclusivamente dalla volontà del produttore di riutilizzare il materiale.
È necessario dimostrare che sussistano concretamente tutti i presupposti richiesti dalla normativa.
Particolare rilevanza assumono la caratterizzazione ambientale, la destinazione d’uso del sito di utilizzo e la compatibilità delle caratteristiche del materiale con le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Qualora non risultino soddisfatti i requisiti per la qualificazione come sottoprodotto o per l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti, il materiale deve essere gestito secondo il pertinente regime giuridico.
La corretta qualificazione delle terre e rocce da scavo costituisce quindi il primo e più importante passaggio per individuare gli obblighi applicabili.
Il riutilizzo nello stesso sito: una distinzione fondamentale
Una fattispecie specifica è rappresentata dal riutilizzo del materiale nel medesimo sito in cui è stato escavato.
L’articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 prevede l’esclusione dalla disciplina sui rifiuti per il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato durante attività di costruzione, quando sia certo il loro riutilizzo a fini di costruzione, allo stato naturale e nello stesso sito.
Si tratta di una previsione distinta dalla disciplina dei sottoprodotti.
Il D.P.R. 120/2017 dedica a questa fattispecie l’articolo 24, disciplinando le condizioni e le modalità applicative dell’esclusione.
La distinzione assume particolare rilievo nei cantieri nei quali una parte del materiale escavato viene utilizzata per riempimenti, rimodellamenti o altre attività funzionali alla realizzazione dell’opera.
In tali situazioni è necessario verificare attentamente l’effettiva sussistenza dei requisiti normativi, evitando che il semplice riutilizzo in loco venga considerato sufficiente a escludere automaticamente l’applicazione della disciplina sui rifiuti.
Cantieri di piccole dimensioni: verso procedure più semplici
Tra gli obiettivi della riforma figura la semplificazione degli adempimenti relativi ai cantieri caratterizzati da quantitativi limitati di materiale escavato.
Lo schema di regolamento ha previsto specifiche disposizioni per il riutilizzo diretto di quantitativi non superiori a 20 metri cubi, introducendo una possibile semplificazione delle procedure di caratterizzazione.
Tale previsione è stata oggetto di attenzione da parte del Consiglio di Stato, proprio in relazione alla necessità di garantire che il materiale rispetti i requisiti ambientali richiesti.
La questione è particolarmente significativa.
La limitata quantità di materiale prodotto non costituisce, di per sé, una garanzia della sua qualità ambientale.
Anche interventi di modesta entità possono interessare terreni caratterizzati da contaminazioni pregresse o da condizioni ambientali che richiedono specifiche verifiche.
Per questo motivo, l’introduzione di eventuali semplificazioni deve essere accompagnata da criteri sufficientemente chiari per garantire la tutela del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
Le disposizioni relative ai piccoli cantieri dovranno pertanto essere valutate alla luce del testo definitivo del regolamento, una volta adottato.
Caratterizzazione ambientale e tracciabilità: strumenti essenziali di prevenzione
La caratterizzazione ambientale rappresenta uno degli strumenti principali per valutare la qualità delle terre e rocce da scavo.
Attraverso un’adeguata attività di campionamento e analisi è possibile verificare la presenza di sostanze potenzialmente contaminanti e valutare la compatibilità del materiale con la destinazione prevista.
La disciplina vigente prevede specifici criteri e procedure per la verifica dei requisiti ambientali, differenziati in relazione alla tipologia di cantiere e alle modalità di gestione.
La tracciabilità consente inoltre di ricostruire il percorso del materiale, dalla produzione fino alla sua destinazione finale.
Questi strumenti assumono una funzione fondamentale non soltanto ai fini della conformità normativa, ma anche per la prevenzione di possibili impatti sull’ambiente e sulla salute pubblica.
Un sistema efficace di gestione deve infatti consentire di individuare l’origine del materiale, conoscerne le caratteristiche e verificarne l’effettivo utilizzo secondo le modalità dichiarate.
La semplificazione delle procedure documentali, pertanto, dovrebbe accompagnarsi al mantenimento di adeguate garanzie di controllo e verificabilità.
Terre e rocce da scavo, amianto e sedimenti: l’ampliamento del quadro normativo
Un ulteriore elemento di interesse riguarda l’evoluzione dell’ambito di applicazione della disciplina.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, intervenendo sull’articolo 48 del D.L. 13/2023, ha ampliato le materie oggetto del futuro regolamento, includendo anche specifiche fattispecie relative ai residui di lavorazione dei materiali lapidei, alle terre e rocce provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti derivanti da determinate attività di escavazione.
Si tratta di ambiti caratterizzati da problematiche tecniche e ambientali che richiedono particolare attenzione.
Nel caso dei materiali contenenti amianto, ad esempio, la gestione deve tenere conto delle caratteristiche della matrice, delle possibili modalità di esposizione e delle specifiche disposizioni di tutela ambientale e sanitaria.
Analogamente, la gestione dei sedimenti richiede valutazioni coerenti con le caratteristiche dei corpi idrici interessati e con la disciplina applicabile alle diverse tipologie di intervento.
L’ampliamento del quadro normativo evidenzia la necessità di un approccio multidisciplinare, capace di integrare conoscenze ambientali, geologiche, chimiche e sanitarie.
Il rapporto con la disciplina End of Waste
È opportuno distinguere la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti dalla disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, comunemente definita End of Waste.
Nel primo caso, il materiale può essere qualificato come sottoprodotto quando soddisfa, fin dall’origine, le condizioni previste dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa speciale applicabile.
Nel secondo caso, invece, si tratta di materiali che hanno già acquisito la qualifica di rifiuto e che possono cessare di essere considerati tali soltanto a seguito di operazioni di recupero e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per determinate categorie di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, secondo il relativo campo di applicazione.
Non è quindi corretto sovrapporre automaticamente tale disciplina a quella delle terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti.
La corretta individuazione del regime giuridico rappresenta un passaggio indispensabile per evitare errori di classificazione e di gestione.
Il ruolo dei Tecnici della Prevenzione nella tutela dell’ambiente e della salute
Le problematiche connesse alla gestione delle terre e rocce da scavo presentano importanti implicazioni anche per i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
Il profilo professionale delineato dal D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 comprende attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale e nei luoghi di vita e di lavoro, secondo le attribuzioni previste dall’ordinamento e dalle specifiche organizzazioni dei servizi.
In questo contesto, la conoscenza della disciplina ambientale e dei principi che regolano la gestione dei materiali assume particolare rilevanza.
Le terre e rocce da scavo possono infatti rappresentare un punto di intersezione tra differenti ambiti di tutela: gestione dei rifiuti, protezione del suolo e delle acque, prevenzione dell’esposizione a contaminanti e sicurezza dei lavoratori.
Il Tecnico della Prevenzione, nell’ambito delle proprie competenze e delle funzioni attribuite, può contribuire all’individuazione e alla valutazione dei fattori di rischio, alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali e alle attività di vigilanza e controllo.
È tuttavia necessario distinguere tali funzioni dalle competenze specificamente attribuite alle autorità ambientali, alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e agli altri soggetti istituzionalmente preposti.
L’efficacia delle attività di prevenzione dipende anche dalla capacità di promuovere forme di collaborazione tra professionalità differenti, valorizzando le rispettive competenze tecniche e istituzionali.
Semplificazione amministrativa e tutela ambientale: un equilibrio necessario
Il percorso di revisione della disciplina delle terre e rocce da scavo evidenzia una questione di particolare rilievo per le politiche ambientali contemporanee: la necessità di conciliare efficienza amministrativa e tutela della salute.
Procedure eccessivamente complesse possono determinare ritardi, incertezze applicative e difficoltà operative.
Allo stesso tempo, la riduzione degli adempimenti non deve compromettere la capacità di individuare e prevenire i rischi.
La gestione sostenibile dei materiali da scavo richiede pertanto un equilibrio tra semplificazione, responsabilizzazione degli operatori, adeguate verifiche ambientali e strumenti efficaci di tracciabilità.
In questa prospettiva, la corretta applicazione della normativa può contribuire sia alla riduzione del consumo di risorse naturali sia alla prevenzione di fenomeni di contaminazione e gestione illecita dei materiali.
ATS UNPISI: aggiornamento normativo e cultura della prevenzione
L’evoluzione della disciplina delle terre e rocce da scavo conferma l’importanza dell’aggiornamento tecnico-scientifico e giuridico per tutti i professionisti coinvolti nella tutela dell’ambiente e della salute.
Per ATS UNPISI, la conoscenza delle trasformazioni normative e dei relativi risvolti applicativi rappresenta uno strumento essenziale per promuovere la qualità delle attività di prevenzione e valorizzare le competenze dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
L’attenzione verso questi temi si inserisce in una visione della prevenzione che riconosce la stretta relazione tra qualità ambientale, sicurezza dei lavoratori e salute delle comunità.
La gestione corretta delle terre e rocce da scavo non costituisce infatti soltanto un adempimento amministrativo, ma rappresenta una componente della più ampia strategia di protezione delle matrici ambientali e di utilizzo responsabile delle risorse.
Semplificare significa rendere le procedure più chiare ed efficienti, senza rinunciare alla conoscenza dei rischi, alla responsabilità degli operatori e all’efficacia dei controlli.
È su questo equilibrio che si misura la capacità delle politiche ambientali di coniugare sviluppo, sostenibilità e tutela della salute pubblica.
