Con la Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, recentemente modificato dalla Legge n. 34/2026. Al centro dell’intervento, la corretta individuazione delle piattaforme di lavoro utilizzate nei frutteti e la distinzione rispetto alle macchine agricole raccogli frutta e alle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), già soggette a differenti periodicità di verifica.
Verifiche periodiche delle attrezzature: i nuovi chiarimenti del Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026, interviene per chiarire l’ambito applicativo delle modifiche apportate all’Allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
L’intervento si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante la Legge annuale sulle piccole e medie imprese, che, attraverso l’articolo 12, ha introdotto una nuova categoria di attrezzature soggette a verifica periodica.
La modifica riguarda le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto, per le quali è stata prevista una periodicità di verifica triennale.
Una disposizione che ha reso necessario precisare le caratteristiche delle attrezzature interessate, evitando possibili sovrapposizioni con altre tipologie già disciplinate dalla normativa vigente.
La circolare ministeriale, emanata sulla base del parere della Commissione prevista dall’Allegato III del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 e acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, intende fornire indicazioni operative uniformi ai soggetti coinvolti nelle attività di verifica e controllo.
L’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008: cosa prevede la normativa
L’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo, per il datore di lavoro, di sottoporre determinate attrezzature alle verifiche periodiche indicate nell’Allegato VII.
Tali verifiche sono finalizzate ad accertare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature ai fini della sicurezza.
L’Allegato VII individua le categorie interessate e le rispettive periodicità, tenendo conto delle caratteristiche tecniche e delle condizioni di utilizzo.
Con la Legge n. 34/2026, il legislatore ha introdotto una nuova voce riferita alle piattaforme impiegate nelle operazioni in frutteto.
Il Ministero chiarisce, tuttavia, che tale previsione non modifica automaticamente le periodicità già stabilite per le altre attrezzature di sollevamento delle persone.
La distinzione assume particolare rilevanza sia per i datori di lavoro sia per i professionisti incaricati delle verifiche e per gli organi di vigilanza.
Tre categorie di attrezzature, tre differenti regimi di verifica
Uno degli aspetti centrali della Circolare n. 11/2026 riguarda la necessità di distinguere correttamente le attrezzature utilizzate nelle attività agricole.
1. Macchine agricole raccogli frutta: verifica biennale
Le macchine agricole raccogli frutta, comunemente denominate carri agricoli raccogli frutta, costituiscono una categoria già disciplinata dalla normativa.
Secondo il Ministero, tali attrezzature rientrano nella definizione di impianti speciali di cui al punto 9 dell’Allegato A al D.M. 4 marzo 1982 e sono ricomprese nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito dei ponti sospesi e relativi argani.
Per queste attrezzature rimane pertanto applicabile la verifica periodica biennale.
La nuova previsione introdotta dalla Legge n. 34/2026 non determina alcuna modifica di tale periodicità.
2. Piattaforme di lavoro elevabili (PLE): verifica annuale
Le piattaforme di lavoro elevabili, già classificate nell’ambito dei ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato, continuano a essere soggette alla verifica periodica annuale.
La circolare chiarisce che il riferimento alle piattaforme per operazioni in frutteto non può essere interpretato come un’estensione generalizzata della periodicità triennale a tutte le PLE.
Una diversa interpretazione comporterebbe, infatti, una riduzione dei livelli di tutela già previsti per queste attrezzature.
3. Piattaforme per operazioni in frutteto: verifica triennale
La nuova periodicità triennale riguarda esclusivamente le piattaforme che presentano le caratteristiche individuate dalla circolare ministeriale e che non risultano già comprese nelle categorie precedentemente disciplinate.
Si tratta, in particolare, di attrezzature destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per attività svolte nei frutteti, con specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali.
La periodicità triennale non costituisce quindi una regola generale per tutte le piattaforme impiegate in agricoltura, ma si applica soltanto alla nuova tipologia individuata dal legislatore.
Quali piattaforme rientrano nella nuova disciplina?
La Circolare n. 11/2026 individua alcuni elementi utili a delimitare il campo di applicazione della nuova disposizione.
Le piattaforme interessate sono quelle destinate a consentire agli operatori di svolgere attività nei frutteti, quali:
- raccolta della frutta;
- potatura delle piante;
- diradamento;
- manutenzione e altre operazioni connesse alla coltivazione.
La circolare fa riferimento a piattaforme con altezza massima inferiore a 3 metri, richiamando la norma tecnica UNI EN 16952.
Le attrezzature possono essere progettate per operare sia su terreni sconnessi e non coltivati sia su superfici livellate e solide.
Il Ministero richiama, a titolo esemplificativo, differenti configurazioni tecniche, tra cui piattaforme semoventi a sviluppo verticale, applicazioni agricole su trattore e piattaforme articolate.
Tuttavia, la sola configurazione costruttiva o la destinazione agricola non è sufficiente a determinare automaticamente l’applicazione della periodicità triennale.
È necessario verificare che l’attrezzatura presenti le caratteristiche indicate dalla circolare e, soprattutto, che non rientri nella definizione di macchina agricola raccogli frutta già disciplinata dal D.M. 4 marzo 1982.
La corretta classificazione costituisce pertanto il presupposto fondamentale per individuare il regime di verifica applicabile.
Il principio di non regressione dei livelli di tutela
Un passaggio particolarmente significativo della circolare riguarda il richiamo al principio generale di non regressione dei livelli di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Ministero evidenzia come l’eventuale estensione della periodicità triennale alle macchine agricole raccogli frutta o alle PLE comporterebbe un allungamento degli intervalli di verifica rispetto a quelli attualmente previsti.
Una simile interpretazione risulterebbe in contrasto con l’esigenza di mantenere adeguati livelli di protezione, soprattutto considerando i rischi connessi all’utilizzo delle attrezzature per il sollevamento delle persone.
La circolare richiama, infatti, le problematiche di sicurezza associate a queste attrezzature, evidenziando il verificarsi di incidenti anche con conseguenze mortali.
La distinzione tra le diverse categorie non rappresenta quindi una questione meramente formale, ma assume un rilievo sostanziale per la prevenzione degli infortuni.
Le implicazioni operative per datori di lavoro, verificatori e organi di vigilanza
I chiarimenti ministeriali assumono particolare importanza per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza delle attrezzature.
Per i datori di lavoro, diventa essenziale verificare la corretta classificazione delle macchine utilizzate, individuare la periodicità applicabile e assicurare il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008.
Per i soggetti incaricati delle verifiche periodiche, la circolare costituisce un riferimento interpretativo utile a distinguere le diverse tipologie di attrezzature e ad applicare correttamente le disposizioni normative.
Per gli organi di vigilanza, i chiarimenti contribuiscono a favorire un’applicazione più uniforme delle norme, riducendo il rischio di interpretazioni difformi.
In termini operativi, la valutazione deve tenere conto delle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura, della documentazione disponibile, della destinazione d’uso e della sua effettiva riconducibilità alle categorie individuate dalla normativa.
Occorre inoltre ricordare che le verifiche periodiche previste dall’articolo 71, comma 11, non sostituiscono gli ulteriori obblighi del datore di lavoro in materia di corretta installazione, manutenzione, controlli e utilizzo in sicurezza delle attrezzature.
Il ruolo dei Tecnici della Prevenzione nelle attività di vigilanza
La Circolare n. 11/2026 presenta profili di particolare interesse anche per i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, professionisti sanitari che operano, secondo le rispettive attribuzioni, nelle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La corretta individuazione delle attrezzature e del relativo regime di verifica costituisce un elemento rilevante nell’ambito delle attività di controllo svolte dai servizi competenti.
In tale contesto, il Tecnico della Prevenzione può contribuire alla verifica degli adempimenti normativi, all’esame della documentazione relativa alle attrezzature e all’individuazione di eventuali criticità connesse al loro utilizzo.
Particolare attenzione deve essere riservata alla distinzione tra le diverse categorie di macchine, evitando che la semplice presenza di una piattaforma in un contesto agricolo determini automaticamente l’applicazione della periodicità triennale.
L’attività di vigilanza richiede pertanto un approccio fondato sulla conoscenza delle disposizioni normative, delle caratteristiche tecniche delle attrezzature e delle condizioni effettive di impiego.
La circolare offre, in questa prospettiva, un ulteriore riferimento interpretativo per favorire controlli coerenti e tecnicamente motivati.
Resta ferma la distinzione tra le attività di vigilanza e le verifiche periodiche obbligatorie, riservate ai soggetti individuati dalla normativa.
ATS UNPISI: aggiornamento normativo e competenze professionali al servizio della prevenzione
L’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro rende indispensabile un aggiornamento costante delle conoscenze tecnico-giuridiche dei professionisti della prevenzione.
I chiarimenti introdotti dalla Circolare n. 11/2026 dimostrano come anche modifiche apparentemente circoscritte possano produrre conseguenze applicative rilevanti, rendendo necessaria un’attenta interpretazione delle disposizioni e del loro rapporto con il quadro normativo già vigente.
Per ATS UNPISI, la diffusione delle novità legislative e degli orientamenti interpretativi delle amministrazioni competenti rappresenta un importante strumento di promozione della cultura della prevenzione e di valorizzazione delle competenze dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
La corretta applicazione delle norme, infatti, non si esaurisce nella conoscenza degli obblighi formali, ma richiede la capacità di comprenderne le finalità e di tradurli in interventi efficaci di tutela della salute e della sicurezza.
In questo senso, la Circolare n. 11/2026 ribadisce un principio fondamentale: le disposizioni sulle verifiche periodiche devono essere interpretate e applicate preservando i livelli di sicurezza già garantiti dall’ordinamento.
Una prospettiva che conferma il valore della prevenzione quale processo continuo, fondato sulla conoscenza dei rischi, sulla qualificazione delle competenze e sulla collaborazione tra istituzioni, professionisti e operatori economici.

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